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Considerato che l’acquisto di toner rigenerati è ormai la linea generale per economicità della spesa e basso impatto ambientale si chiede se in caso di garanzia della stampante o dello strumento che lo deve utilizzare sia legittimo compre toner nuovo o della stessa marca dello strumento o se si pongono eccezioni qualora il bene sia in garanzia dato che la casa che ha fornito la stampante o lo strumento  potrebbe non garantire più il bene stesso in presenza di elementi difformi dai suoi pezzi che lo compongono.

Considerato che l’acquisto di toner rigenerati è ormai la linea generale per economicità della spesa e basso impatto ambientale si chiede se in caso di garanzia della stampante o dello strumento che lo deve utilizzare sia legittimo compre toner nuovo o della stessa marca dello strumento o se si pongono eccezioni qualora il bene sia in garanzia dato che la casa che ha fornito la stampante o lo strumento  potrebbe non garantire più il bene stesso in presenza di elementi difformi dai suoi pezzi che lo compongono.

L’utilizzo di un toner rigenerato non è di per sè illegittimo, tuttavia il problema si porrebbe qualora il “guasto” della stampante dovesse essere riconducibile all’acquisto del predetto toner rigenerato. Infatti, in tal caso, la garanzia cesserebbe di produrre i suoi effetti.

In conclusione, prima di procedere al citato acquisto chiederei ad un tecnico se e quali danni potrebbe causare alla stampante.

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Quali sono le differenze ed i presupposti per ricorrere alle Convenzioni e al MEPA della Consip?

Quali sono le differenze ed i presupposti per ricorrere alle Convenzioni e al MEPA della Consip?

Riassumento brevemente  la CONSIP ,che é una società a partecipazione pubblica, opera attraverso due strumenti:
a) le Convenzioni (sopra soglia sopra => € 207.000,00 amministrazioni territoriali);
b) il Mercato Elettronico (sotto soglia sino a € 206.999,00 amministrazioni territoriali) il MEPA ha, a sua volta, due strumenti operativi

b1 Od -ordine diretto esempio: vado sul sito c’é il bene lo compro direttamente da un fornitore determinato
b2 RDO- richiesta d’acquisto c’é la gamma merceologica esempio computer ma non quello che voglio io allora faccio una gara telematica lancio l’offerta e alla scadenza del termine apro le buste virtuali

Circa l’obbligo di ricorso a questi strumenti:

– per le gare sopra soglia comunitaria le amministrazioni Centrali hanno l’obbligo di aderire alle Convenzioni, mentre per quelle territoriali (es comuni) le convenzioni costituiscono un punto di riferimento per i parametri prezzi qualità. Quindi se un comune fa una gara  la base d’asta dovrà essere pari  all’importo di aggiudicazione della convenzione consip

– sotto soglia comunitaria se il prodotto o il servizio é presente anche il Comune ha l’obbligo di andare sul MEPA. È possibile andare fuori dal MEPA solo se il prodotto non esiste o é inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione.

Dalle determine inviate emerge che i comuni hanno bene operato anche se per garantire il massimo della trasparenza la Corte dei Conti afferma che  anche per importi minimi devono  vengano richiesti almeno tre preventivi (ma questo é un problema che riguarda la Pa e non il professionista).

In merito al fatto che le stazioni appaltanti comunali ricorrano alle convenzioni consip anche se non obbligati occorre verificare le condizioni della singola convenzione perchè a volte per aderire é necessario raggiungere un quantitativo minimo.

Se un comune volesse quindi affidarLe un incarico deve motivare indicando che  nel MEPA il servizio non é presente e che i prezzi di riferimento sono quelli della Convenzione Consip.

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La nostra Azienda è regolarmente iscritta al ME.PA, al momento il bando attivo è quello dei BSS – Beni specifici per la sanità, però per poter vendere un nuovo prodotto dobbiamo abilitarci anche al bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori. Il problema nasce perché per poter accedere a quest’ultimo dobbiamo aver fatturato almeno € 25.000,00; la cosa risulta impossibile visto che il prodotto non è stato ancora venduto, e tra l’altro trattandosi di un prodotto economico risulta impossibile raggiungere questo fatturato. Ci domandiamo come possiamo iniziare la vendita di un nuovo prodotto se i nostri clienti, principalmente P.A.,acquistano solo su ME.PA, non ci viene concesso l’utilizzo dell’avvalimento della casa Madre. Come si può risolvere?

La nostra Azienda è regolarmente iscritta al ME.PA, al momento il bando attivo è quello dei BSS – Beni specifici per la sanità, però per poter vendere un nuovo prodotto dobbiamo abilitarci anche al bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori. Il problema nasce perché per poter accedere a quest’ultimo dobbiamo aver fatturato almeno € 25.000,00; la cosa risulta impossibile visto che il prodotto non è stato ancora venduto, e tra l’altro trattandosi di un prodotto economico risulta impossibile raggiungere questo fatturato. Ci domandiamo come possiamo iniziare la vendita di un nuovo prodotto se i nostri clienti, principalmente P.A.,acquistano solo su ME.PA, non ci viene concesso l’utilizzo dell’avvalimento della casa Madre. Come si può risolvere?

Entro il mese di maggio 2014 dovrebbe essere eliminato il prerequisito di 25000 euro previsto per l’abilitazione al bando. Provvisoriamente si consiglio di aspettare o di creare le caratteristiche necessarie a quel prodotto per poter essere acquistato al di fuori del MEPA – ossia fare in modo che la richiesta della Pubblica Amministrazione preveda dei requisiti tecnici assenti nel Mepa per quel metaprodotto. In questo caso è giustificabile l’acquisto al di fuori del Mercato Elettronico come da Delibera della Corte dei Conti.

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Come vanno effettuate le verifiche sui requisiti generali di partecipazione previsti dall’art. 38 e sui requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico /organizzativa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 nel caso di soggetti economici senza sede in Italia e rappresentanti legali non cittadini italiani e non residenti in Italia? (nel caso concreto si tratta di Imprese con sede in altro Stato Ue e rappresentanti legali residenti in altro stato dell’Unione Europea).

Come vanno effettuate le verifiche sui requisiti generali di partecipazione previsti dall’art. 38 e sui requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico /organizzativa ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006 nel caso di soggetti economici senza sede in Italia e rappresentanti legali non cittadini italiani e non residenti in Italia? (nel caso concreto si tratta di Imprese con sede in altro Stato Ue e rappresentanti legali residenti in altro stato dell’Unione Europea).

Con riferimento alla verifica dei requisiti di ordine generale, l’art. 38 comma 4 del Codice prevede che “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti”; e qualora nessun documento o certificato dovesse essere rilasciato da altro stato dell’Unione europea, costituirebbe prova sufficiente: “una dichiarazione giurata”; oppure, in mancanza di tale dichiarazione, “una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza”(Art. 38 comma 5 del Codice).

Anche per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, la prova dovrà essere data direttamente dal partecipante e, nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile, si potrebbe applicare l’art. 47 del Codice, il quale stabilisce che agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari di un apposito accordo sugli appalti pubblici, la qualificazione debba essere consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. In particolare le imprese “straniere” si potranno qualificare alla singola gara producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare, fatta salva la possibilità per gli stessi, nel caso in cui alcun documento o certificato fosse rilasciato dallo stato di appartenenza di utilizzare, di dimostrare il possesso dei  requisiti mediante dichiarazione giurata o un suo equipollente, resa davanti agli organi competenti”.

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È obbligatorio fare assolvere il bollo  anche negli ordini diretti d’acquisto mepa ODA? E nei piccoli acquisti? C’è  un limite minimo per chiedere alle ditte l’assolvimento del bollo? E tramite mepa con una rdo come assolvere l’imposta?

È obbligatorio fare assolvere il bollo  anche negli ordini diretti d’acquisto mepa ODA? E nei piccoli acquisti? C’è un limite minimo per chiedere alle ditte l’assolvimento del bollo? E tramite mepa con una rdo come assolvere l’imposta?

L’imposta di bollo deve essere applicata per tutti gli acquisiti effettuati tramite MEPA, per i seguenti motivi.

Ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, l’imposta di bollo riguarda “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti  giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Gli acquisti di beni e servizi tramite MEPA avvengono, per l’appunto, tramite scritture private. Infatti, l’art. 328 comma 5 del D.P.R. 207/2010 prevede che “il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.

Ne consegue, pertanto, che gli acquisiti di beni e servizi tramite MEPA debbano essere assoggettati ad imposta di bollo.

Sull’argomento si è recentemente espressa anche l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 16.12.2013 n. 96/E, la quale ha precisato che:

– Il documento di accettazione dell’offerta, presentata da un fornitore abilitato, debba essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 2, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972, atteso che la documentazione di accettazione “contiene tutti i dati essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.)”;

– Le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, trattandosi di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione;

– L’imposta di bollo potrà essere addebitata al soggetto che presenta l’offerta.

Riguardo alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; in alternativa è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).”

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Di recente abbiamo partecipato ad una gara in ATI con un’altra cooperativa sociale (noi mandatari e loro mandanti). Entrambi avremmo avuto i requisiti per partecipare anche da soli, ma abbiamo scelto di collaborare. Nella domanda di ammissione noi abbiamo indicato che la quota percentuale di servizio era il 51%, mentre l’altra cooperativa non ha specificato che loro partecipavano per il 49% e per questo non siamo stati ammessi alla fase successiva della gara. È corretto, anche se è chiaro che essendo in 2 se una ha il 51%, l’altra ha il 49%?

Di recente abbiamo partecipato ad una gara in ATI con un’altra cooperativa sociale (noi mandatari e loro mandanti). Entrambi avremmo avuto i requisiti per partecipare anche da soli, ma abbiamo scelto di collaborare. Nella domanda di ammissione noi abbiamo indicato che la quota percentuale di servizio era il 51%, mentre l’altra cooperativa non ha specificato che loro partecipavano per il 49% e per questo non siamo stati ammessi alla fase successiva della gara. È corretto, anche se è chiaro che essendo in 2 se una ha il 51%, l’altra ha il 49%?

Alla luce di quanto esposto nelle richiesta di parere l’esclusione appare illegittima poiché il riparto percentuale tra le componenti dell’ATI  si ricava dalla indicazione dell’imputazione del 51% del servizio in capo ad una delle due. Residuando inevitabilmente il residuo 49% in capo all’altra.

In materia la giurisprudenza ha avuto modo di adottare un criterio di natura “sostanzialistica”, laddove ha precisato che “già sotto l’imperio dell’art. 11, c. 2 del Dlg 17 marzo 1995 n. 157, poi trasfuso nell’art. 37, c. 4 del Dlg 163/2006, l’obbligo d’indicare, in sede di presentazione dell’offerta, le “parti” di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato persegua lo scopo di permettere alla stazione appaltante di verificare la serietà dell’impegno e dell’idoneità delle imprese raggruppate a svolgere effettivamente le “parti” di servizio indicate. Ed è fatto presente altresì che, proprio per gli appalti diversi da quelli di lavori, l’obbligo di esatta corrispondenza tra quote di partecipazione all’ATI e quote di esecuzione già vigeva solo per la fase esecutiva dell’appalto. Questo Consiglio ha precisato quindi (cfr. Cons. St., ad. plen., 5 luglio 2012 n. 26) che l’obbligo di cui al citato art. 37, c. 4, circa la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o raggruppande, si deve considerare legittimamente assolto in caso sia d’indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia d’indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese. E ciò in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione, oggidì sancito dal successivo art. 46, c. 1-bis, donde l’impossibilità di reputare incongrue o illegittime le dichiarazioni di riparto tra le predette imprese sol perché non ne rechino la puntigliosa suddivisione in valori ed in percentuali, dovendo tener conto anche dell’oggetto del servizio e della complessità, o meno, della relativa esecuzione”  (cfr. Cons. St., ad. plen., 13 giugno 2012 n. 22).

Tale principio attesta, tra l’altro, che l’obbligo di indicazione del riparto delle quote di esecuzione del servizio tra le ditte partecipanti all’ATI può considerarsi assolto anche in caso di mancata specifica indicazione delle percentuali, purché sia comunque ricavabile, come nel caso di specie, dal complesso dell’offerta.

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