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Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Abbiamo partecipato all’apertura delle offerte economiche di una gara indetta in data 17/03/2014, quindi prima della riforma del 26 giugno, e avremmo bisogno di sapere se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali è causa di esclusione.

Le disposizioni di riferimento sono:

Art. 86 d.lgs. 163/06 comma 3-bis.

Art. 8
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Art. 87 d.lgs. 163/06
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture .

Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza(es. visite mediche,  costi per la formazione in materia di sicurezza).

In sostanza si tratta di disposizioni inderogabili per l’importanza che ha la normativa in materia di sicurezza

In allegato trova una sentenza che ricostruisce bene la problematica.

La risposta alla domanda è positiva la mancata indicazione degli oneri di sicurezza è causa di esclusione

La riforma del mese di giugno, D.L. 90/2014 alla quale Lei fa riferimento (in allegato il testo) sarebbe dovuta intervenire sull’art. 82 del codice contratti per eliminare il comma 3-bis che prevede che nella gare da aggiudicarsi secondo il prezzo più basso, lo stesso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Come può verificare dal testo del decreto la norma non è stata modificata e quindi è a tutt’oggi vigente, ma è una problematica parzialmente diversa da quella relativa ai costi per la sicurezza.

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In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno. Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?

In merito alla revisione dei prezzi prevista dall’art. 115 del codice avrei bisogno di sapere in che modalità e secondo quali tempistiche va presentata la domanda all’Amministrazione interessata e se la prescrizione dei cinque anni (art. 2948 c.c.) parte dall’inizio del secondo anno.

Per quanto riguarda la fine del contratto. Il Comune può prorogare la manutenzione con noi? È tenuta a farlo o è a sua discrezione? Se si per quanto tempo? Nel caso non volesse fare una proroga con noi può fare un affidamento diretto ad un’altra azienda in attesa di indire un nuovo bando di gara?

La revisione dei prezzi, come espressamente contemplato dall’art. 115 del codice appalti, dovrebbe essere disciplinata dal contratto, che avrebbe dovuto contenere apposita clausola. Si tratta, comunque, di una norma imperativa che trova applicazione a prescindere da un’espressa previsione. La richiesta deve essere presentata chiedendo la revisione alla luce del c.d. indice FOI (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) oppure rappresentando altra situazione che abbia determinato per l’impresa un aumento dei prezzi. La presentazione della domanda interrompe la prescrizione che secondo la norma di legge inizia a decorre quando il diritto può essere fatto valere, ovvero dall’inizio del secondo anno; tenga conto infatti che per il primo anno la revisione non può essere corrisposta.

Per quanto attiene alla possibilità di proroga l’amministrazione ha il dovere di bandire una gara prima della scadenza del contratto proprio per evitare che vi siano proroghe. L’unica possibilità ex art. 125, comma 10 lett c) del codice é di ricorrere ad un’acquisizione in economia secondo il regolamento dell’amministrazione.

L’affidamento diretto ad altra impresa sarebbe privo di fondamento normativo.

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Cosa si intende per progetto gestionale? Riporto quanto indicato in una gara a proposito dell’offerta tecnica: “si richiede una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, non superiore complessivamente a 14 pagine A4, comprendente anche il progetto di gestione del servizio, contente proposte migliorative e/o innovative. La relazione tecnica e il progetto gestionale dovranno essere redatti in modo tale da consentire alla Commissione l’attribuzione dei punteggi”.

Cosa si intende per progetto gestionale? Riporto quanto indicato in una gara a proposito dell’offerta tecnica: “si richiede una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, non superiore complessivamente a 14 pagine A4, comprendente anche il progetto di gestione del servizio, contente proposte migliorative e/o innovative. La relazione tecnica e il progetto gestionale dovranno essere redatti in modo tale da consentire alla Commissione l’attribuzione dei punteggi”.

Con riferimento al quesito posto l’iter procedurale è il seguente.

Deve leggere attentamente il bando di gara ed individuare i punteggi attribuiti, considerato che deve trattarsi di un’offerta da aggiudicarsi secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Dal quesito non è dato sapere di quale servizio si tratti, tuttavia immagino che probabilmente siano servizi di tipo sociale, viste le attività svolte dalla cooperativa. Il progetto gestionale, che deve essere ricompreso all’interno dell’offerta tecnica, deve contenere la descrizione delle modalità attraverso le quali pensate di poter offrire il servizio. Dovete cercare di capire quali sono le esigenze specifiche della stazione appaltante per poter fare un’offerta che soddisfi il più possibile tali esigenze. In sostanza dovete personalizzare l’offerta tenendo conto di come l’amministrazione ha articolato l’attribuzione del punteggio;

Esemplificando nella relazione tecnica dovrebbe inserire la descrizione della voce relativa all’attribuzione del punteggio e successivamente descrivere come intendete soddisfare quella voce sulla base del personale delle risorse e dei mezzi che possedete;

Oltre a questo vi invito anche a verificare bene quanti punti sono attribuiti per le proposte migliorative o innovative rispetto al servizio base perché se dovessero essere anche solo 5 punti potrebbero fare la differenza.

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Sussiste ancora l’obbligo, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, di allegare due referenze bancarie o é sufficiente allegarne una?

Sussiste ancora l’obbligo, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, di allegare due referenze bancarie o é sufficiente allegarne una?

Sia sulla base del dato normativo che della giurisprudenza e della prassi più recente, é confermato l’obbligo della doppia referenza bancaria.

Anche recentemente l’Autorità di Vigilanza ha ribadito la necessità che le referenze siano due. Qualora non riesca a produrle  tenga conto  che per le stesse é ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, facendo riferimento alla capacità di altro operatore economico.

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Come noto, a seguito della entrata in vigore della legge di conversione, tutti i Comuni, ad esclusione dei capoluoghi di Provincia, si vedranno rifiutare dall’AVCP il rilascio del CIG, cosa che renderà impraticabile l’intera procedura di acquisto o di gara, a meno che non si passi attraverso l’utilizzo della Centrale di Committenza. Per quanto sopra, considerato che tale situazione rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias ( e non solo) , domandiamo come il nostro Ente possa affrontare tale criticità ovvero come diventare Centrale di Committenza, dunque capire come affrontare tutto l’iter pre e post gare. In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.

Come noto, a seguito della entrata in vigore della legge di conversione, tutti i Comuni, ad esclusione dei capoluoghi di Provincia, si vedranno rifiutare dall’AVCP il rilascio del CIG, cosa che renderà impraticabile l’intera procedura di acquisto o di gara, a meno che non si passi attraverso l’utilizzo della Centrale di Committenza.

Per quanto sopra, considerato che tale situazione rischia di paralizzare l’attività negoziale della maggioranza dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias ( e non solo) , domandiamo come il nostro Ente possa affrontare tale criticità ovvero come diventare Centrale di Committenza, dunque capire come affrontare tutto l’iter pre e post gare.

In attesa di gentile riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.

I recenti interventi del Governo, sollecitati dall’ANCI, dovrebbero portare a brevissimo ad una proroga dell’obbligo proprio per le difficoltà segnalate dal vari Comuni. Le segnalo che, come da allegato, il Governo é in procinto di approvare l’ennesimo correttivo che dovrebbe confluire nella legge di conversione del dl 90/2014 e che prevederà una proroga per la centrale unica:

a) 1 gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi;
b) 30 GIUGNO 2015 PER LE GARE DI LAVORI.

Nelle more dell’approvazione l’AVCP si é dimostrata disponibile al rilascio di CIG.

Per completezza le segnalo anche la deliberazione  della Corte dei Conti che non ammette deroghe sulla base della disciplina vigente.

Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per il Piemonte 2/7/2014 n. 144
Contratti pubblici – Modalità di affidamento da parte dei comuni non capoluogo – Disciplina ex art. 33, c.3bis dlgs 163/2006 dopo la novella dell’art. 9, c.4 dl 66/2014 – Possibilità di deroga all’obbligo di ricorso alle modalità aggregate per importi infra 40.000 euro – Va esclusa – Carattere di specialità della nuova disciplina.

In conclusione Le suggerisco, qualora si tratti di prodotti non disponibili su CONSIP, di rivolgersi all’AVCP per la richiesta del CIG, ma al contempo di pensare alla stipula di convenzioni con i comuni che dal punto di vista degli acquisti abbiano esigenze similari, al fine di indirizzarsi verso la creazione della Centrale Unica. La norma attribuisce  un ruolo di non poco rilievo alle Province.

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Primo quesito: In caso di false dichiarazioni in merito alla regolarità di imposte e tasse  come deve comportarsi la Stazione Appaltante? Qual è il riferimento normativo che prevede l’obbligo da parte della  stazione appaltante di segnalare la falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica? Secondo quesito: La dichiarazione mendace, nel caso dell’autocertificazione per la partecipazione ad una gara, é un reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte?

Primo quesito: In caso di false dichiarazioni in merito alla regolarità di imposte e tasse  come deve comportarsi la Stazione Appaltante? Qual è il riferimento normativo che prevede l’obbligo da parte della  stazione appaltante di segnalare la falsa dichiarazione alla Procura della Repubblica?
Secondo quesito: La dichiarazione mendace, nel caso dell’autocertificazione per la partecipazione ad una gara, é un reato perseguibile d’ufficio o a querela di parte?

1) Il riferimento normativo è l’art. 331 del codice di procedura penale considerato che Lei riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in combinato disposto con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Per completezza la invito a leggere  anche l’art. 75 del D.P.R. e l’art. 361 del codice penale.

c.p.p. art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 76 D.P.R. 445/2000 (L) Norme penali (180)

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici (179)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.c.p. art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. (2)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 (3) a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] (4).

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331].

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].

2) Il riferimento normativo preciso è l’art. 883 c.p. dove é espressamente indicata nelle note procedurali la procedibilità d’ufficio.

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