Regione Autonoma della Sardegna
Partner finanziamenti Sportello Appalti

Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico. Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale. Al riguardo, si rappresenta quanto segue: L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto. Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione. Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Nel corso di un audit di controllo interno ex-post su una procedura di gara per l’affidamento di un servizio (procedura sopra soglia e quindi soggetta agli obblighi di pubblicità di livello sovranazionale) il soggetto verificatore ha rilevato unicamente la carenza di pubblicità relativa al bando di gara e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Alla luce di tale rilievo sopra indicato, il sistema di gestione e controllo in uso presso l’amministrazione prevede che il dirigente responsabile provveda ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad attuare le iniziative necessarie al miglioramento delle procedure di gestione e controllo al fine di affrontarne le cause e di risolvere in particolare, per il futuro, quelle a carattere sistematico.

Si fa presente che la procedura di cui trattasi e’ conclusa in tutte le sue fasi e si è già proceduto alla liquidazione del saldo finale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

L’art. 66 c.7 del D.Lgs 163/2006 dispone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Tale disposizione, a parere dello scrivente, non si applica al bando di cui trattasi, non essendo in alcun modo riferibile alla realizzazione di “opere di interesse regionale” e pertanto, salva la facoltà per la stazione appaltante di procedere comunque alla pubblicazione su tale sito, la carenza di pubblicità relativa al bando di gara principale e alla relativa aggiudicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non costituisce alcuna irregolarità procedimentale. Giova, a tal fine, evidenziare che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 trova applicazione unicamente nei confronti delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e delle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, ove l’ambito di applicazione della (abrogata) legge n. 109/1994, come noto, concerne la disciplina delle opere e dei lavori pubblici, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché i contratti misti di lavori, forniture e servizi ed i contratti di forniture o di servizi che comprendono lavori solo qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento e comunque ove i lavori non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto.

Per quanto sopra, a parere dello scrivente, la pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture non era dovuta e nessuna iniziativa deve essere posta in essere per il miglioramento delle procedure di gestione e controllo in quanto anche dal controllo eseguito da parte dell’auditor non è emersa alcuna altre irregolarità ne’ in fase di aggiudicazione ne’ in fase di esecuzione.

Si chiede cortesemente se tale posizione possa essere ritenuta corretta sulla base della normativa vigente (sostanzialmente invariata a quella in vigore durante la fase di aggiudicazione) o se invece il rilievo sollevato dal verificatore sia effettivamente fondato nel senso di dover considerare applicabile anche a servizi e forniture l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, interpretando letteralmente le disposizioni del D.Lgs 163/2006.

Il caso citato ricade in una prassi ormai consolidata a livello nazionale che, come dalla giustificazione da Lei presentata, segue quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 il quale stabilisce, in sintesi, che i bandi di lavori di interesse regionale debbano essere pubblicati sul sito regionale di riferimento.

Tale prassi è inoltre maturata anche a seguito dell’ulteriore comunicato del Ministero infrastrutture risalente al novembre 2006, con il quale si precisava  che i bandi aventi ad oggetto beni e servizi dovessero essere pubblicati sul sito dello stesso dicastero,  secondo le procedure ed al verificarsi dei presupposti richiesti per la pubblicazione dei bandi di appalti di lavori pubblici.

A partire da tale comunicato quindi, le pubbliche amministrazioni regionali, come nel caso citato, hanno dato il via alla prassi ormai assodata e giustificata da più parti, consistente nella pubblicazione del bando dei lavori, forniture e servizi di interesse regionale esclusivamente nel proprio sito (in luogo di quello ministeriale).

Pur avendo trovato una possibile giustificazione al proprio operato, si richiama tuttavia l’attenzione a un’ulteriore lettura sui comportamenti futuri da tenere.

L’art.66, comma 7 del D.lgs. 163/2006 stabilisce che “Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati ……. Sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, ……, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e …….” Quindi individuando strumenti specifici tra i quali oltre al proprio profilo committente c’è il sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture.

Con un ulteriore comunicato, il Ministero delle Infrastrutture ha inoltre chiarito quanto segue:

In attuazione del principio di semplificazione, una delle principali novità consiste nel mettere a disposizione dell’utenza un unico portale di riferimento, in linea con le esigenze delle pubbliche amministrazione: uno strumento ed un supporto creato ad hoc per meglio orientarsi nella materia dei contratti pubblici.

Il Servizio, articolato a livello statale e regionale, è attivato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).

Partendo proprio dai principi di semplificazione e trasparenza, in particolar modo con riferimento ai finanziamenti comunitari  e ai controlli di tipo amministrativo a loro connessi, si suggerisce per il futuro di pubblicare anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture oltre che sul sito regionale.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.

Buongiorno, volevo sapere se è possibile per una impresa operante nel settore edilizio relativamente a lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro, iscriversi al ME.PA o SARDEGNA CAT e avere quindi la possibilità di essere invitati o contattati dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di tali servizi.

Buongiorno, volevo sapere se è possibile per una impresa operante nel settore edilizio relativamente a lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione e restauro, iscriversi al ME.PA o SARDEGNA CAT e avere quindi la possibilità di essere invitati o contattati dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione di tali servizi.

Non è ancora possibile iscriversi per i lavori da lei citati nelle categorie del MEPA. Tuttavia è in corso una modifica del sistema di abilitazione per cui (senza ancora una data precisa di riferimento) sarà possibile iscrivere anche articoli non presenti.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.

Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30. Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che: Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva. La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando. Tutto ciò premesso Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti. Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.

Stiamo costituendo un A.T.I. tra due imprese sarde per poter partecipare ad una gara per l’esecuzione dell’intervento di Progettazione esecutiva. Entrambe le imprese non sono qualificate SOA per la progettazione, pertanto verrà dato incarico ad un professionista esterno per l’espletamento della progettazione esecutiva. Le nostre imprese, entrambe certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit. del DPR 207/2010, secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste. In data 14 luglio la Invitalia S.p.A. ha pubblicato una serie di chiarimenti (al momento 32, vedi allegati) dove si evince che non verranno accettate Imprese singole o ATI in possesso di qualificazione OG11 in quanto ritengono che la categoria OG11 non assorba le categorie specialistiche, disposto in applicazione della lex specialis, laddove impone, a pena di esclusione, la qualificazione in categoria OS3 e OS30.

Questa formulazione restrittiva del bando, non contemplata nel DPR 207/2010, pregiudica la nostra partecipazione al bando in oggetto. A tal proposito (vedi parere AVCP 27 del 13/03/2013 allegato) l’autorità ritiene che:

Invero, l’art. 79, comma 16 (secondo periodo), del suddetto Regolamento DPR 207/2010, con previsione innovativa rispetto alla previgente disciplina in tema di qualificazione, dispone che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedura avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2010 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l’importo corrispondente alle classifiche richieste.

Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.

Tutto ciò premesso

Vorremo sapere se condividete il nostro punto di vista, e, qualora avessimo ragione, come comportarci per far valere i nostri diritti.

Certi di un vostro sollecito intervento, la gara deve essere consegnata a Roma entro le 10:00 del 25 luglio, restiamo in attesa delle Vs. considerazione in merito.

Non possiamo che confermarLe quanto affermato dall’AVCP e dalla giurisprudenza. Le suggerisco di riproporre immediatamente il quesito alla stazione appaltante allegando il parere dell’AVCP (ANAC) e la sentenza allegata, evidenziando che in caso di mancato accoglimento procederà in sede di precontenzioso dinanzi all’Avcp.

Di seguito la massima della sentenza.

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 18/10/2012, n. 374
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Contratti e forme di contrattazione

Il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11 sancito, a prescindere da qualsiasi previsione della lex specialis, dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2012, trova applicazione solo alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione dallo stesso art. 79, e non anche in relazione a quelle emesse sotto il vigore del D.P.R. n. 34/2000.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.

Se una società non possiede il codice attività per la categoria relativa all’oggetto di gara (poichè non ha ancora mai espletato servizi del genere e la Camera di Commercio rilascia il codice attività solo dopo che sono stati eseguiti materialmente i servizi), ma possiede la dicitura nell’oggetto sociale, può dire di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti? La procedura di avvalimento si estende anche ai requisiti di idoneità professionale o si limita solo ai requisiti di capacità economica-finanziaria e ai requisiti di capacità tecnico-professionale? L’istanza di partecipazione deve essere compilata anche da parte dell’impresa ausiliaria o, semplicemente, da chi partecipa alla gara?

Se una società non possiede il codice attività per la categoria relativa all’oggetto di gara (poichè non ha ancora mai espletato servizi del genere e la Camera di Commercio rilascia il codice attività solo dopo che sono stati eseguiti materialmente i servizi), ma possiede la dicitura nell’oggetto sociale, può dire di avere i requisiti di idoneità professionale richiesti?

La procedura di avvalimento si estende anche ai requisiti di idoneità professionale o si limita solo ai requisiti di capacità economica-finanziaria e ai requisiti di capacità tecnico-professionale?

L’istanza di partecipazione deve essere compilata anche da parte dell’impresa ausiliaria o, semplicemente, da chi partecipa alla gara?

Dalla lettura del bando emerge che é richiesta l’iscrizione alla CCIA per la categoria oggetto della gara. Giustamente pone il quesito se in questo caso possa essere ammesso l’avvalimento. La problematica che trova ricostruita nel parere dell’AVCP e nell’articolo di Italia oggi, é particolarmente sentita per alcuni requisiti quali l’iscrizione alla CCIA che sono difficilmente inquadrabili, situandosi in una linea diconfine tra quelli  soggettivi, che non possono essere oggetto di avvalimento e speciali o oggettivi. Sia la giurisprudenza che l’AVCP ricondducono l’iscrizione alla CCIA all’interno di quelli soggettivi non potendo pertanto tale requisito poter essere oggetto di avvalimento. Le suggerisco, in luogo dell’avvalimento,  di partecipare in ATi con una società che possiede l’iscrizione per tale categoria. In questo modo dovendo fatturare per una quota parte acquisirà il requisito e nel futuro potrebbe partecipare anche in avvalimento qualora non raggiungesse requisiti oggettivi quali il fatturato.

L’istanza di partecipazione in caso di avvalimento deve essere compilata da entrambe le società nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 49 del codice appalti  in particolare:

(Determinazione AVCP n. 2 del 1.08.2012)– tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 ed in particolare:

a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, “attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria”; tale dichiarazione è verificabile nell’ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali ex art.71 del D.P.R. 445/00;

b) una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice;

c) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell’impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Con riferimento alla lettera f) il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dovrà dettagliatamente indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
– oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
– durata: che dovrà necessariamente corrispondere alla durata del presente appalto;
– ogni altro dato utile ai fini dell’avvalimento.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.

Qual’è il rapporto tra ribasso d’asta e manodopera? Come deve essere formulata l’offerta tenuto conto che anche tra i bandi delle stazioni appaltanti non vi è uniformità di veduta? Da quando scatta l’obbligo di utilizzo dell’AVCPass?

Qual’è il rapporto tra ribasso d’asta e manodopera? Come deve essere formulata l’offerta tenuto conto che anche tra i bandi delle stazioni appaltanti non vi è uniformità di veduta? Da quando scatta l’obbligo di utilizzo dell’AVCPass?

Non posso che confermare la vigenza della norma che prevede l’aggiudicazione al netto dei costi relativi alla manodopera, che non è stata modificata dal D.L 90/2014. La normativa cogente in materia di tutela dei lavoratori impone di indicare separatamente il costo incomprimibile del personale e a parte l’offerta vera e propria che lei potrà formulare oltre che e sulla base dell’andamento del mercato anche sui costi specifici che prevedete di sostenere es. spese generali, alla luce anche dell’utile.

Deve prendere in considerazione la base d’asta, calcolare il costo incomprimibile del personale e valutare quale ribasso può effettuare sulla cifra rimanente.

Le diverse formulazioni dei bandi riflettono probabilmente le difficoltà applicative della norma tanto che la stessa AVCP (oggi ANAC ha emanato) un documento per sollecitare l’abrogazione della norma.

Per quanto attiene all’AVCPass lo stesso è al momento obbligatorio per le gare il cui CIG sia stato richiesto  il 1 di luglio pertanto se si tratta di bandi il cui CIG è stato richiesto antecedentemente, legittimamente non prevedono l’AVCPass.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.

In materia di offerta economicamente più vantaggiosa l’allegato P del Dpr 207/10 e smi è vincolante? E quanta proporzione resta tra fattori ponderali prezzo e qualità, ovvero al prezzo quanto posso dare come punteggio su cento punti? Il minimo che si può ammettere quanto è?

In materia di offerta economicamente più vantaggiosa l’allegato P del Dpr 207/10 e smi è vincolante? E quanta proporzione resta tra fattori ponderali prezzo e qualità, ovvero al prezzo quanto posso dare come punteggio su cento punti? Il minimo che si può ammettere quanto è?

L’allegato P come potrà verificare anche dalla lettura di un commento allegato non è obbligatorio. Tuttavia, come evidenziato dalla stessa AVCP( oggi ANAC)  in più occasioni qualunque sia la formula adottata deve essere rispettato il rapporto tra il punteggio massimo dell’offerta economica e il punteggio massimo dell’offerta tecnica. Il peso dato alla componente qualitativa ed economica è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante che deve comunque ricercare un equilibrio tra prezzo e qualità. Sarebbe scorretto attribuire al prezzo un peso sproporzionato rispetto alla qualità. A prescindere dalla formula che decida di utilizzare, anche al di fuori di quanto contemplato dall’allegato P, deve garantire sempre la c.d. riparametrazione in modo tale che se l’off economica è pari a 30 punti e l’off tecnica 70 alla migliore offerta sia attribuito il massimo del punteggio previsto nel bando. Le suggerisco di attribuire al prezzo  un peso non inferiore a 30. Naturalmente occorre verificare l’oggetto della gara perché per quanto attiene ad esempio al servizio pulizie l’art. 286 del D.P.R. 207/2010 prevede già che il rapporto prezzo qualità sia 40-60.

La valutazione circa il peso minimo deve essere effettuata sulla base della specificità della singola gara.
La invito a consultare la  determinazione dell’AVCP sull’OEPV che al paragrafo 5.2 affronta la tematica che la riguarda, nonché il quaderno dell’Autorità.
L’allegato P non è obbligatorio e la formula proporzionale inversa sui prezzi è preferibile alla proporzionale diretta sui ribassi.

Fai Login o Registrati al sito per votare le tue risposte preferite.