Appalti pubblici di servizi
Appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi.
Appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi.
Appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di prodotti.
Contratti a titolo oneroso tra un imprenditore e una amministrazione o ente appaltante aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici, o la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici in casi predeterminati.
Sono accordi a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Il concetto comunitario di appalto pubblico è espresso nelle direttive 17/2008/Ce e 18/2004/Ce, recepite nel nostro ordinamento pubblicistico dal Codice dei contratti pubblici (vedi voce). Pertanto ad oggi nel nostro ordinamento convivono due diversi concetti giuridici di appalto: quello di matrice comunitaria e pubblicistica e quello di matrice privatistica e civilistica desunto dall’art. 1655 del codice civile, ove si afferma che il contratto di appalto è quel contratto dove una parte chiede all’altra la realizzazione di opere o servizi con organizzazione e gestione a proprio rischio in cambio di una corrispettivo in denaro.
La procedura per aggiudicazione di lavori, forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall’amministrazione, che sono chiamati a redigere il progetto in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo. È da considerare un sistema di scelta eccezionale.