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Primo quesito: è legittimo il divieto di partecipare a più lotti di una stesa gara aventi le stesse caratteristiche? Secondo quesito: nel bando viene specificato che il plico deve contenere le tre buste (A,B e C) tutte sigillate e in alternativa l’intera documentazione delle 3 buste può essere consegnata tramite una sola e mai. La previsione è legittima? Come possono garantire la segretezza delle varie componenti dell’offerta?

Primo quesito: è legittimo il divieto di partecipare a più lotti di una stesa gara aventi le stesse caratteristiche?
Secondo quesito: nel bando viene specificato che il plico deve contenere le tre buste (A,B e C) tutte sigillate e in alternativa l’intera documentazione delle 3 buste può essere consegnata tramite una sola e mai. La previsione è legittima? Come possono garantire la segretezza delle varie componenti dell’offerta?

1  Divieto di partecipare a più lotti

Sul punto esistono diversi pareri e diverse pronunzie giurisprudenziali.La stazione appaltante nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale può valutare di favorire la concorrenza ed evitare che un’impresa si aggiudichi tutti i cortometraggi. In particolare trattandosi di una fondazione la stessa ha come scopo anche quello di aiutare le imprese che operano sul mercato. Il problema é come la S.A. esercita il potere discrezionale. In questo caso sarebbe stato più corretto non limitare a  monte la partecipazione ad un solo lotto, non conoscendo in questo momento quanti concorrenti potrebbero ottenere l’aggiudicazione di ciascun lotto. Sarebbe più corretto limitare l’aggiudicazione di un solo lotto.

2 Presentazione domanda via pec

Su questo punto vi é un’evidente violazione del principio di par condicio e segretezza. Dal bando non emergono particolari cautele che consentano di aprire la documentazione solo una volta scaduti i termini e rispettando le diverse fasi della gara. Le offerte potrebbero essere conosciute dalla S.A. anche prima della scadenza del termine. Vi é inoltre una disparità circa le cause di esclusione che si porrebbero solo nell’ipotesi di domanda cartacea.Premesso quanto rilevato credo che la stazione  appaltante le abbia formulate in buona fede e per questo le propongo di sollecitarne immediatamente l’intervento tramite l’invio di una FAQ  così strutturata:

1) In merito al divieto di partecipazione a più lotti  qual é  la motivazione che ha portato la stazione appaltante all’adozione di tale clausola?In ottemperanza al principio di proporzionalità non sarebbe più corretto limitare semplicemente l’aggiudicazione di u solo lotto e non a monte la partecipazione? Questo potrebbe evitare anche che  alcuni lotti possano andare deserti.

2) Con riferimento all’invio della domanda via pec quali sono le garanzie predisposte dalla stazione appaltante ai fini del rispetto del principio di segretezza e par condicio? Teoricamente il contenuto delle domande potrebbe essere conoscibile anche prima della scadenza del termine.

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A seguito di aggiudicazione definitiva di gara d’appalto sopra soglia e sottoscrizione del relativo contratto è stato richiesto all’Aggiudicatario il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221 del 17/12/2012, delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dopo diversi solleciti non ha ancora provveduto al pagamento. Trattandosi di contratto di durata si è pensato di compensare le suddette spese con il pagamento del prossima fattura. Ritiene corretta tale impostazione? Laddove un’impresa extra UE e in particolare norvegese partecipi  a una gara sopra soglia come si procede ai controlli attraverso AVCPass? In caso di affidamento diretto di forniture sotto i € 40.000 a impresa svizzera come si procede ai controlli di legge ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 come ad esempio DURC, casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate etc.? Che tipo di dichiarazioni vengono richieste? Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/2000? In caso di cauzione definitiva per fornitura sopra i € 40.000 a seguito del completamento della fornitura e della liquidazione della fattura vi è lo svincolo automatico della cauzione?

A seguito di aggiudicazione definitiva di gara d’appalto sopra soglia e sottoscrizione del relativo contratto è stato richiesto all’Aggiudicatario il rimborso, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221 del 17/12/2012, delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dopo diversi solleciti non ha ancora provveduto al pagamento. Trattandosi di contratto di durata si è pensato di compensare le suddette spese con il pagamento del prossima fattura. Ritiene corretta tale impostazione?

Laddove un’impresa extra UE e in particolare norvegese partecipi  a una gara sopra soglia come si procede ai controlli attraverso AVCPass? In caso di affidamento diretto di forniture sotto i € 40.000 a impresa svizzera come si procede ai controlli di legge ex art. 38 del D.Lgs 163/2006 come ad esempio DURC, casellario giudiziario, Agenzia delle Entrate etc.? Che tipo di dichiarazioni vengono richieste? Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del DPR 445/2000?

In caso di cauzione definitiva per fornitura sopra i € 40.000 a seguito del completamento della fornitura e della liquidazione della fattura vi è lo svincolo automatico della cauzione?

1) L’esecutore dovrebbe rimborsarVi le spese senza attendersi alcuna compensazione con gli acconti. Anche perché questa eventualità non è prevista dalla norma e, presumo, neanche dal contratto che avete stipulato. Solleciterei, quindi, l’impresa al pagamento immediato delle spese per le pubblicazioni e, solo come estrema ratio, compenserei con lo stato di avanzamento.

2) e 3) Con riferimento alla verifica dei requisiti di ordine generale, l’art. 38 comma 4 del Codice prevede che “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti”; e qualora nessun documento o certificato dovesse essere rilasciato da altro stato dell’Unione europea, costituirebbe prova sufficiente: “una dichiarazione giurata”; oppure, in mancanza di tale dichiarazione, “una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza”(Art. 38 comma 5 del Codice). Anche per quanto riguarda la dimostrazione dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, la prova dovrà essere data direttamente dal partecipante e, nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile, si potrebbe applicare l’art. 47 del Codice, il quale stabilisce che agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari di un apposito accordo sugli appalti pubblici, la qualificazione debba essere consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. In particolare le imprese “straniere” si potranno qualificare alla singola gara producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare, fatta salva la possibilità per gli stessi, nel caso in cui alcun documento o certificato fosse rilasciato dallo stato di appartenenza di utilizzare, di dimostrare il possesso dei  requisiti mediante dichiarazione giurata o un suo equipollente, resa davanti agli organi competenti”. Alla luce di quanto sopra ritengo che,  quando entrerà in vigore l’AVCPASS, il concorrente dovrà presentare all’amministrazione la solita dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, impegnandosi successivamente ad inserire nella piattaforma i documenti e/o la dichiarazione giurata necessari per dimostrare il possesso dei requisiti. Qualora, invece, i controlli dovessero essere effettuati dalla stazione appaltante, sarà quest’ultima a richiedere i documenti all’impresa e/o a cooperare con lo Stato di appartenenza.

4) Ai sensi dell’Art. 324 “Provvedimenti successivi alla verifica di conformità” del D.P.R. 207/2010 “Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto”. Dalla lettera della suddetta disposizione normativa ritengo che lo svincolo non sia automatico ma sia necessaria una manifestazione di volontà dell’amministrazione. Il legislatore, infatti, quando ha ritenuto opportuno permettere lo svincolo automatico, lo ha previsto espressamente: si veda l’art. 75 del Codice “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo” o l’art. 113 del Codice “ La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione”.

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Qual è la disciplina del contratto aperto?

Qual è la disciplina del contratto aperto?

Il contratto aperto viene definito dall’articolo 154, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e s.m., come il contratto che si riferisce ad un determinato arco di tempo e che prevede, come oggetto, l’esecuzione di lavorazioni che sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero. La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle necessita’ che verranno in evidenza nell’arco di tempo previsto contrattualmente (AVCP Parere 22/06/2011; AVCP Determinazione n.13/2004).

In sostanza l’appaltatore si impegna a mettere a disposizione la propria organizzazione per tutto il tempo contrattuale previsto, senza poter pretendere, tuttavia, che l’amministrazione gli assegni un quantitativo di lavori pari al prezzo di aggiudicazione. La stazione appaltante, infatti, in base al contratto aperto, dovrà ordinare soltanto quei lavori che risulterà necessario eseguire, i quali potranno essere di importo superiore, ma anche inferiore, rispetto a quello complessivo previsto in contratto.

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Stiamo partecipando ad una gara d’appalto e dalle valutazioni fatte la base d’asta risulta essere troppo bassa con l’impossibilità di coprire i costi del personale. Come si può procedere visto che la gara non è ancora scaduta? Si può chiedere una revisione della base d’asta o l’annullamento del bando?

Stiamo partecipando ad una gara d’appalto e dalle valutazioni fatte la base d’asta risulta essere troppo bassa con l’impossibilità di coprire i costi del personale. Come si può procedere visto che la gara non è ancora scaduta? Si può chiedere una revisione della base d’asta o l’annullamento del bando?

Per la presentazione delle offerte. A tal fine dovete allegare tutta la documentazione utile in vostro possesso al fine di dimostrare quanto affermato.

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La scrivente Agenzia ha partecipato in qualità di Capofila ad un avviso pubblico. Nella motivazione di esclusione, tuttavia, è scritto che la quota finanziaria della mandataria per la realizzazione del progetto, è inferiore a quella delle mandanti e, quindi non conforme a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Lo scrivente ha già inviato formale richiesta di chiarimenti in merito; infatti, non è indicato in nessuna parte dell’avviso pubblico che il soggetto presentatore debba sottostare alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). Inoltre, a pagina 5 dell’Avviso Beni è presente l’elencazione dettagliata della normativa di riferimento e non si fa alcuna menzione al codice citato. Si specifica, ancora, che nel 2012 lo scrivente ha partecipato con due proposte progettuali ad un altro avviso analogo (analogo a quello in oggetto), entrambe ammesse a valutazione, in una delle quali era Capofila con una quota di budget molto inferiore ai partner. Prima di valutare di fare ricorso gerarchico, vorremmo chiedere un vostro parere circa la motivazione di esclusione. Vorremmo capire, inoltre, se la condizione di cui all’art. 207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (qualora applicabile) sia in grado di determinare un giudizio di esclusione a prescindere dagli altri punti della stessa normativa che potrebbero trovare applicazione.

La scrivente Agenzia ha partecipato in qualità di Capofila ad un avviso pubblico. Nella motivazione di esclusione, tuttavia, è scritto che la quota finanziaria della mandataria per la realizzazione del progetto, è inferiore a quella delle mandanti e, quindi non conforme a quanto previsto dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Lo scrivente ha già inviato formale richiesta di chiarimenti in merito; infatti, non è indicato in nessuna parte dell’avviso pubblico che il soggetto presentatore debba sottostare alle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»). Inoltre, a pagina 5 dell’Avviso Beni è presente l’elencazione dettagliata della normativa di riferimento e non si fa alcuna menzione al codice citato. Si specifica, ancora, che nel 2012 lo scrivente ha partecipato con due proposte progettuali ad un altro avviso analogo (analogo a quello in oggetto), entrambe ammesse a valutazione, in una delle quali era Capofila con una quota di budget molto inferiore ai partner. Prima di valutare di fare ricorso gerarchico, vorremmo chiedere un vostro parere circa la motivazione di esclusione. Vorremmo capire, inoltre, se la condizione di cui all’art. 207 del D.P.R. 5 ottobre 2010 (qualora applicabile) sia in grado di determinare un giudizio di esclusione a prescindere dagli altri punti della stessa normativa che potrebbero trovare applicazione.

L’Avviso pubblico in questione non soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) né a quella del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), non avendo la prestazione richiesta le caratteristiche e gli elementi di un appalto di servizi (ancor meno di un appalto di lavori o forniture). Ciò si evince, del resto, dallo stesso Avviso il quale, all’art. 1 “Premessa e riferimenti normativi e amministrativi”, non richiama il D.Lgs. 163/2006 tra la disciplina applicabile, e all’art. 12 prevede che “le determinazioni adottate potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al direttore generale o ricorso al tar, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto” (se fosse stato un appalto i termini per l’impugnazione al TAR sarebbero stati di 30 giorni e non sarebbe stata prevista l’ipotesi di un ricorso gerarchico).

Si aggiunga, inoltre, che nella regolamentazione della partecipazione dei raggruppamenti temporanei, l’Avviso stabilisce che questi ultimi debbano essere costituiti ai sensi dell’art. 37 del Codice dei contratti, senza mai citare o richiamare l’art. 275 del d.p.r. 207/2010 e senza mai specificare che la mandataria dovesse eseguire la prestazione in misura superiore alle mandanti. Si veda, infine, anche l’art. 11 dell’Avviso, il quale non contempla, tra le cause di esclusione, il possesso da parte della mandataria di requisiti inferiori rispetto alle mandanti.

Alla luce di quanto sopra ritengo che l’art. 275 del D.P.R. 207/2010 non debba trovare applicazione al caso di specie.

Per rispondere in maniera precisa al secondo quesito (ossia cosa accadrebbe in caso di effettiva applicazione dell’art. 275) ci sarebbe la necessità di verificare la documentazione  presentata. Ad ogni modo, ciò che conta non è tanto la quota di partecipazione al raggruppamento quanto la quota di esecuzione del servizio, la quale potrebbe essere anche diversa dalla prima. Secondo la giurisprudenza, infatti, può definirsi maggioritaria l’impresa che assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti.

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Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura? Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni? In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Primo quesito: considerato quanto stabilito dalla SA nella richiesta di preventivo, la SA potrebbe ritenere valida una dichiarazione resa da un soggetto che non è il legale rappresentate della Società e quindi affidare la fornitura?
Secondo quesito: se la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del procuratore fosse considerata valida, si chiede un parere  in merito al possesso, da parte del Dr. Fiorentino, dei poteri per sottoscrivere validamente le predette dichiarazioni?
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Con riferimento alla domanda posta Le comunico che il procuratore, come espressamente previsto nella visura camerale, ha il potere di sottoscrivere le dichiarazioni fermo restando che anche il rappresentante legale come da voi richiesto deve effettuare la dichiarazione. Se volete accertare ancora meglio i poteri del procuratore (ma la visura mi sembra abbastanza chiara) dovreste chiedere alla società di trasmettervi  la procura. Per quanto attiene al rappresentante legale della società X appare  il sig. SC***e X Group é socio della stessa.

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