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La mancanza di specificazione degli “oneri aziendali di sicurezza” in fase di offerta è motivo di esclusione inderogabile dalla gara, oppure la stazione appaltante può richiedere un’integrazione all’offerta?

La mancanza di specificazione degli “oneri aziendali di sicurezza” in fase di offerta è motivo di esclusione inderogabile dalla gara, oppure la stazione appaltante può richiedere un’integrazione all’offerta?

Gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421). Le imprese partecipanti, pertanto, devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. II-ter, 7 gennaio 2013, n. 66; Consiglio di Stato, sez. III ,19 gennaio, 2012 n. 212). Tale onere discende dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006.
Tali previsioni rivestono senz’altro carattere imperativo in ragione degli interessi di ordine pubblico ad esse sottese, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio, 2013 n. 56; Consiglio di Stato, sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1172; sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6677). Pertanto, la giurisprudenza prevalente riteneva che la mancanza di una specifica previsione sul punto nell’ambito della lex specialis non giustificasse la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, e ciò per il fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge sopra richiamate, che prescrivono di esibire distintamente tali costi, in quanto tali idonee a eterointegrare la legge speciale della singola gara (ai sensi dell’art. 1374 del c.c.) e ad imporre, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622).
Conseguentemente, per tale orientamento, anche in difetto di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione che impone l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza aziendali implica la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale di essa, impedendo alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2011, n. 6380). Né, al riguardo, potrebbe invocarsi il dovere di soccorso ex art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché l’omessa specificazione degli oneri di sicurezza in questione configura un’ipotesi di “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice” idoneo a determinare “incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta” per difetto di un elemento essenziale di quest’ultima (T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 5 aprile, 2013; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 gennaio 2012, n. 23).
Tuttavia, non infrequentemente accade che il vizio di origine dell´omessa indicazione da parte del concorrente alla procedura di gara dei propri oneri di sicurezza è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che non ha distinto i costi nella redazione del bando.
Per tali ipotesi si registrano recenti orientamenti giurisprudenziali diversi diretti in alcuni casi a sancire la radicale ed immediata esclusione dalla gara in altri invece tale esclusione è possibile solamente all’esito – negativo – di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.
Secondo tale indirizzo, la mancata, specifica, indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in assenza di previsione espressa del relativo obbligo nelle disposizione contenute nel bando, non comporta l’esclusione automatica del concorrente ma pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di una verifica più puntuale, e meglio argomentata, sulla congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta economica.
In proposito, si richiama la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3706 del 10 luglio 2013.
In tale arresto si dà atto che la costante giurisprudenza, in virtù del combinato disposto dell’articolo 87, comma 4, e articolo 86, comma 3-bis, ha affermato che la mancanza di una specifica previsione sul tema nella lex specialis non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea a integrare le regole procedurali, imponga agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3565 del 3 luglio 2013.
Sussisterebbe, dunque, l’obbligo per le partecipanti, all’atto della formulazione dell’offerta, di indicare gli oneri economici che si stima di dover sostenere per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità e l’attendibilità dell’importo con le reali esigenze richieste per la sicurezza.
Di modo che nella lex specialis di gara non sussisterebbe la necessità di individuare ed esplicitare puntualmente e separatamente i costi della sicurezza.
In altri termini, secondo l’indirizzo prevalente, l’omessa specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non è idonea a rimuovere il chiaro ed ineludibile onere imposto dal codice dei contratti pubblici che, pertanto, integra le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.
Con la conseguenza che l’omissione di tali prescrizioni, previste dagli articoli 86 e 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, rende l’offerta incompleta e come tale, già di per se, suscettibile di esclusione, a prescindere che tale sanzione sia prevista nella disciplina speciale di gara.
Inoltre, poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può essere consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ex articolo 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
Di diverso avviso i giudici amministrativi del supremo consesso amministrativo nella sentenza n. 3706 del 10 luglio 2013 in questione.
Il Collegio ha optato per una soluzione meno rigorosa da applicarsi al caso in cui il vizio di origine sia imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando di gara, non abbia distinto i due oneri soggetti a ribasso, ovvero quelli finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel Duvri) e gli oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.
In assenza di una espressa previsione in tal senso nel bando di gara, secondo i giudici amministrativi, l’omissione del concorrente non comporta per ciò solo la radicale ed immediata esclusione dalla gara, ma impone alla stazione appaltante una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.
Spetterà, dunque, alla stazione appaltante, valutare la congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza connessi all’esecuzione dell’appalto.
Solo l’esito negativo di tale verifica comporterà l’esclusione dalla gara.
Alla luce di quanto sopra esposto e della lex specialis trasmessaci in allegato parrebbe che la questione non si ponga, poiché nella stessa lex specialis è specificamente richiesta, a pena di esclusione, l’indicazione degli oneri di sicurezza.

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L’azienda X ha partecipato alla gara di appalto del Comune X. È stato utilizzato l’avvalimento di un’impresa iscritta alla categoria OG2 (cat. prevalente) ma l’azienda è stata esclusa poiché nel Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio non è indicata la categoria di “Restauro di Opere soggette a Tutela” anche se l’ unica attività indicata è COSTRUZIONI EDILI. Essendosi avvalsi di un’altra impresa iscritta a questa categoria si può essere comunque essere esclusi?

L’azienda X ha partecipato alla gara di appalto del Comune X. È stato utilizzato l’avvalimento di un’impresa iscritta alla categoria OG2 (cat. prevalente) ma l’azienda è stata esclusa poiché nel Certificato di Iscrizione alla Camera di commercio non è indicata la categoria di “Restauro di Opere soggette a Tutela” anche se l’ unica attività indicata è COSTRUZIONI EDILI. Essendosi avvalsi di un’altra impresa iscritta a questa categoria si può essere comunque essere esclusi?

L’avvalimento consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.Con riguardo al requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, si tratta di un requisito cd. “soggettivo”.
I requisiti soggettivi sono preordinati a garantire all’amministrazione appaltante l’affidabilità dell’esecutore, tra questi si ricordano i requisiti di carattere generale, la qualità aziendale, l’iscrizione alla camera di commercio ed ad albi, etc.
La possibilità di dimostrare con l’avvalimento il possesso di requisiti di carattere soggettivo è stata recente affrontata in una significativa sentenza del Consiglio di Stato, che dalla lettura dell’articolo 49 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici, ha dedotto l’inesistenza di limiti ai requisiti che possono essere oggetto di avvalimento (cfr. Sez. III, n. 2344 del 18 aprile 2011).
Rimangono esclusi i requisiti generali (previsti dall’art. 38, del codice dei contratti) che devono essere posseduti in proprio dall’operatore economico ausiliato e dall’impresa ausiliaria; ai sensi del comma 2, lett. c), del citato art. 49.
L’avvalimento dei requisiti di natura soggettiva parrebbe coerente con l’obiettivo principale della norma che vuole incentivare la concorrenza ed agevolare l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti attraverso l’impiego di requisiti prestati da altri soggetti.
Come evidenziato nella stessa sentenza in commento, l’allargamento ai requisiti soggettivi deve essere, tuttavia, controbilanciato da una concezione operativa e sostanzialista dell’istituto dell’avvalimento.
In tal modo, si evita che l’avvalimento diventi una generica garanzia di esecuzione dell’appalto prestata da parte di un operatore economico diverso dal concorrente e si scongiura la possibilità di distorcere “l’istituto […] per piegarlo ad una logica di elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara” (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 2-2-2011 n. 644).
L’avvalimento dei requisiti soggettivi appare coerente con l’istituto in generale che si basa proprio sulla possibilità di eseguire un appalto con le risorse di un terzo e che portato ad una conseguenza estrema può comportare la messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale.
D’altro canto, sotto un profilo sostanziale, secondo taluni non si rinviene nell’orientamento esposto alcun pericolo per la stazione appaltante che può contare oltre che sulla responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria, anche sulla corretta esecuzione del contratto da parte di un’organizzazione professionalmente qualificata, ancorché l’impresa ausiliata possa apparire un mero centro d’imputazione di rapporti giuridici e di coordinamento delle prestazioni svolte.
A questo punto, si pone il problema di individuare quali requisiti possano essere suscettibili di avvalimento e quali no in un quadro assiologico quale quello descritto nelle righe che precedono.
In conformità a quanto previsto nella disciplina comunitaria (art. 44 della direttiva n. 2004/18) non è possibile individuare a priori i requisiti di cui non si può avvalere un soggetto ai fini della partecipazione alle gare di appalto, siano essi requisiti oggettivati in elementi materiali o soggettivi.
Entrando nel merito dei singoli requisiti, anche chi aderisce all’approccio sostanzialista prima evidenziato, ritiene che non possano costituire oggetto di avvalimento quei requisiti che, essendo inscindibili dal soggetto, devono ritenersi personalissimi.
In tale ottica si ritiene che il requisito di iscrizione alla camera di commercio sia un requisito personalissimo in quanto attiene all’idoneità professionale, che avendo un carattere personale e incedibile deve essere posseduto in proprio dal soggetto che contrae con la pubblica amministrazione.
Al contrario, tale motivazione non sussiste qualora si richieda l’iscrizione con riferimento alla prestazione oggetto dell’appalto, in quanto tale possibilità, oltre a non essere prevista dal codice, pone ingiustificati limiti all’avvalimento.
Secondo talaltri un’interpretazione estensiva dell’art 49, co. 1, del Codice (secondo il quale “l’avvalimento è consentito esclusivamente per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo”) atta a ricomprendere tra i requisiti oggetto di avvalimento anche quelli di natura strettamente personale, quali i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice (quale l’iscrizione in albi o nella Camera di Commercio), esporrebbe la stazione appaltante al rischio di contrattare con operatori economici che si configurano come meri centri di coordinamento di risorse altrui, non aventi alcun legame col mercato oggetto dell’appalto. La tesi trova fondamento nella considerazione per cui anche negli standard della Commissione UE i requisiti di cui all’art. 39 si collocano in una parte distinta del Bando di gara, rispetto ai requisiti cd speciali di natura tecnica  ed economica. Quanto precede appare in linea con la recente giurisprudenza che sembra escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 49 i requisiti di cui all’art. 39 del Codice (Cons. St., III, 15 novembre 2011, n. 6040). Del resto è stato anche precisato che “l’
istituto dell’avvalimento (…) non può consentire surroga in toto nei requisiti attinenti allo status dell’imprenditore che partecipa alla gara, ma opera, sul piano dell’esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell’integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo” (Cons. St., V, 9 ottobre 2007, n. 5271).
Merita di essere riportato un passaggio di una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St., IV, 05/11/2012, n. 5595).
“La disciplina dell’art. 49 del Codice Appalti, in coerenza con la giurisprudenza e la normativa comunitaria, non pone alcuna limitazione all’avvalimento, stabilendo che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, purché vi sia, in positivo, un’adeguata prova della disponibilità dei requisiti prestati, dimostrando all’Amministrazione aggiudicatrice che l’impresa concorrente disporrà dei mezzi necessari.
Fanno eccezione a questa portata generale dell’istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale ai sensi dell’art. 38 del Codice appalti (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell’art. 39 del medesimo Codice (cd. requisiti professionali).
Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; essi, invece, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità (professionale) del concorrente (quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore) a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica Amministrazione.
Pertanto, secondo il Collegio, è per una ragione logica, prima ancora che giuridica, che devono ritenersi insuscettibili di avvalimento i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice degli appalti, trattandosi, si ribadisce, di requisiti di onorabilità, moralità e professionalità intrinsecamente legati al soggetto concorrente alla gara e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione.
Peraltro, osserva il Collegio, poiché nell’avvalimento l’operazione economica complessiva si compone di un contratto tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, di una dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria e di un contratto di appalto, manifestandosi, dunque, quale collegamento negoziale composto da un susseguirsi di schemi contrattuali inscindibilmente connessi, è evidente che l’oggetto dell’impegno negoziale dell’impresa ausiliata con cui essa trasferisce il requisito mancante in capo all’impresa partecipante, deve essere non solo lecito e determinato (o determinabile), ma anche possibile ex art. 1346 c.c.
In presenza di requisiti strettamente personali, dunque, l’oggetto di un eventuale contratto di avvalimento non può ritenersi giuridicamente possibile, in quanto non deducibile quale prestazione ai sensi degli art. 1173 e 1321 c.c.
Il Collegio osserva, peraltro, che in astratto gli schemi contrattuali che compongono l’operazione economica delineata dal citato art. 49 possono avere ad oggetto sia requisiti materiali (mezzi, attrezzature, forza lavoro), sia requisiti immateriali (capacità economica-finanziaria, fatturato, attestazione SOA e, secondo un filone prevalente nella giurisprudenza di questo Consiglio, anche le certificazioni di qualità).
Nell’ipotesi di conferimento di requisiti materiali l’impresa avvalsa si priva (nei limiti delle prestazioni necessarie ad eseguire il contratto da affidare con gara) effettivamente dei mezzi prestati a favore dell’impresa concorrente; nell’ipotesi, invece, in cui si conferiscano (rectius: si prestino) requisiti immateriali si dovrà comunque confezionare un contratto idoneo a determinare una sorta di “traditio simbolica” di tali requisiti dall’impresa ausiliaria a quella ausiliata partecipante alla gara d’appalto (ad es., ricorrendo all’affitto di azienda o di ramo di azienda).
Il tratto comune è rappresentato, come detto, dal fatto che il prestito dei requisiti riguarda i requisiti dell’impresa e non quelli dell’imprenditore, che sono insuscettibili di trasferimento anche in forma simbolica, trattandosi di requisiti soggettivamente indefettibili di cui il possessore non può, neppure in modo circostanziato e eposodico, privarsi e, di conseguenza, non possono nemmeno essere dedotti quali oggetto di “possibile” prestazione contrattuale, come si deve ribadire.
Peraltro, si deve aggiungere ad abundantiam che anche il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) conferma tale interpretazione: l’art. 88, comma 5, dedicato al contratto di avvalimento in gara e alla qualificazione mediante avvalimento, prevede espressamente, infatti, che l’impresa ausiliata per conseguire la qualificazione di cui all’art. 50 del codice, deve possedere i requisiti di cui all’art. 78 in proprio.
I requisiti di cui all’art. 78 che l’impresa deve possedere in proprio sono i requisiti d’ordine generale che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2, del Codice appalti.
Conclusivamente, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, poiché l’attuale appellante, in base al certificato camerale in atti, risulta essere munito di iscrizione camerale con riferimento alla “installazione, manutenzione, riparazioni di impianti elettrici e similia”, mentre è carente di iscrizione per i servizi di manutenzione immobili e di manutenzione del verde e per i servizi cimiteriali, oggetto della concessione in esame, ex art. II.1.3 del bando, e poiché tale requisito, richiesto a pena di esclusione, non può essere oggetto di avvalimento…”.
In una recente decisione della AVCP, si legge “In merito all’avvalimento del requisito dell’iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A., in questa sede non si può che ribadire quanto già rappresentato all’Autorità nella Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, con cui ha affermato che la mancata iscrizione al registro delle imprese tenuto presso le CCIAA non possa essere supplita tramite l’iscrizione di altra impresa “attesa la natura squisitamente soggettiva dell’adempimento richiesto dalla norma”. Tale conclusione poggia sulla premessa che i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006, “inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un alto grado di soggettività, configurino uno status” e, pertanto, non possono essere oggetto di avvalimento.
A ciò aggiungasi che l’iscrizione al Registro delle Imprese è da considerarsi infungibile non solo in quanto prescritta per tutte le imprese esercenti un’attività commerciale in relazione alla nozione di imprenditore, di cui all’art. 2083 c.c., ma anche perché essa deve essere riferita all’attività oggetto del contratto. Infatti, l’iscrizione a detto registro, per una determinata attività, caratterizza l’imprenditore sotto il profilo della sua professionalità ovvero dell’idoneità soggettiva a concorrere alla procedura di affidamento e ad essere contraente della pubblica amministrazione. In tal senso, si è espresso anche il Consiglio di Stato in relazione alla fattispecie della carenza d’iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di servizi oggetto di gara, che ha affermato che tanto i requisiti materiali che quelli immateriali possono essere oggetto di avvalimento purché si tratti di requisiti dell’impresa e non  dell’imprenditore, essendo questi ultimi “insuscettibili di trasferimento anche in forma simbolica, trattandosi di requisiti soggettivamente indefettibili di cui il possessore non può, neppure in modo circostanziato ed episodico, privarsi e, di conseguenza, non possono nemmeno essere dedotti quali oggetto di “possibile” prestazione contrattuale” (Cons. St., IV, 05/11/2012, n. 5595)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e al netto di ulteriori approfondimenti documentali, l’esclusione parrebbe legittima.

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Il Comune X invita via MEPA l’azienda Y a presentare offerta per una gara imponendo l’obbligo alla ditta partecipante di  tenere un magazzino nel territorio comunale. Ciò è lecito o può essere oggetto di contestazione?

Il Comune X invita via MEPA l’azienda Y a presentare offerta per una gara imponendo l’obbligo alla ditta partecipante di  tenere un magazzino nel territorio comunale. Ciò è lecito o può essere oggetto di contestazione?

In proposito occorre richiamare, preliminarmente l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – dettato in recepimento dell’art. 26 della direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE (del  medesimo tenore) – ai sensi del quale “1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano  compatibili con il diritto comunitario e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza  bando, o nel capitolato d’oneri. 2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3. La stazione appaltante che  prevede tali condizioni particolari può comunicarle all’Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario.  Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta  gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per  l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”. La disposizione de qua consente, dunque, alle stazioni appaltanti di  prevedere particolari condizioni per l’esecuzione del contratto, opportunamente indicate nel bando di gara, nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri e  purché compatibili con il diritto comunitario ed in particolare con i principi  di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Al riguardo, il 33 considerando della direttiva 2004/18/CE precisa che tale compatibilità si configura “a condizione che [tali clausole] non siano,  direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di  gara o nel capitolato d’oneri”. Le stazioni appaltanti devono  quindi effettuare un’attenta valutazione della conformità delle condizioni  particolari di esecuzione ai principi del Trattato UE, concernenti la libera  circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi di cui agli  articoli 28-30 e 43-55, con lo scopo di evitare discriminazioni, dirette o  indirette, nei confronti di offerenti degli altri Stati membri.
Valutata alla stregua dei suesposti principi, la clausola di cui al quesito – che, attenendo alle condizioni particolari di esecuzione della prestazione e non ai requisiti di partecipazione, parrebbe non limitare la partecipazione dei concorrenti alla gara e non operare alcuna discriminazione – la stessa appare legittima. Non sembrerebbero ipotizzarsi, nel caso di specie, illegittime limitazioni alla par condicio dei concorrenti e al principio della libera concorrenza e non discriminazione. Tanto più ove la scelta dell’Amministrazione di esigere un magazzino ove collocare determinate componenti hardware finalizzati alla più efficiente erogazione del servizio di manutenzione non appaia illogica o irrazionale. In proposito, si può richiamare un recente arresto giurisprudenziale del TAR Lombardia, il quale ha precisato che “Appare, infine, in contrasto con il principio comunitario di non discriminazione, l’aver selezionato le imprese che abbiano una sede più vicina al cantiere, posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, la presenza di una sede operativa vicina al cantiere può formare oggetto di una prescrizione contrattuale, ma non può essere un criterio di selezione, ostandovi il principio della libertà di stabilimento” (TAR Lombardia 06/12/2012, n. 2941).

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Con riferimento all’applicazione della norma n. 207, art. 4, c. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, si richiede se la stessa debba essere applicata anche ai Contratti di cui all’Allegato IIB del D. Lgs 163/2006.

Con riferimento all’applicazione della norma n. 207, art. 4, c. 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, si richiede se la stessa debba essere applicata anche ai Contratti di cui all’Allegato IIB del D. Lgs 163/2006.

Occorre premettere chel’AVCP, intervenendo con un parere reso in esito al procedimento ex art. 4 del Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici, ha dimostrato che, la questione sollevata presenta aspetti di problematica interpretazione.
Ciò perché l’art. 20 del Codice, rubricato “Appalti di servizi elencati nell’allegato IIB”, stabilendo, al comma 1, che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”, ha affidato all’interprete l’oneroso compito di individuare quali disposizioni del Codice vadano applicate o meno alle procedure di aggiudicazione dei servizi contemplati dall’allegato IIB.
Tale interpretazione deve essere condotta alla luce del principio generale sancito dall’art. 27 del Codice, il quale dispone che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto. L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4″.
Alla luce di tali disposizioni generali, La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi, talvolta in modo contraddittorio, sull’applicazione o meno di diversi istituti contemplati dal Codice degli Appalti ai servizi elencati nell’allegato IIB”.
Ragion per cui non deve sorprendere che, in subiecta materia, possano emergere interpretazioni differenti.
Ciò nondimeno, la risposta alla Vs. richiesta, può trarsi dal parere dell’AVCP da Voi richiamato, il quale correttamente si richiama, seguendo un percorso argomentativo condivisibile, ai principi generali dianzi richiamati.
Per concludere, si ritiene che, anche per i servizi elencati nell’allegato IIB, debba applicarsi l’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in quanto espressione di principi generali da applicarsi in materia di contratti pubblici.

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L’azienda X si sta preparando a partecipare ad un gara alla quale intendevamo partecipare in ATI con un soggetto imprenditoriale che in proprio possiede tutti i requisiti per partecipare alla gara. L’azienda X è in possesso di gran parte dei requisiti, ma necessitano dell’avvalimento per soddisfare i requisiti relativi  all’esperienza triennale e al fatturato specifico. È possibile essere ammessi nel caso in cui la capogruppo della costituende ATI sia contemporaneamente impresa ausiliaria e presti dunque avvalimento ad altro soggetto componente la stessa ATI?

L’azienda X si sta preparando a partecipare ad un gara alla quale intendevamo partecipare in ATI con un soggetto imprenditoriale che in proprio possiede tutti i requisiti per partecipare alla gara. L’azienda X è in possesso di gran parte dei requisiti, ma necessitano dell’avvalimento per soddisfare i requisiti relativi  all’esperienza triennale e al fatturato specifico.
È possibile essere ammessi nel caso in cui la capogruppo della costituende ATI sia contemporaneamente impresa ausiliaria e presti dunque avvalimento ad altro soggetto componente la stessa ATI?

Per i servizi contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Si applica, inoltre, l’art. 27 D.Lgs. 163/2006, il quale, al primo comma, stabilisce che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.

Come si può notare, l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto i servizi di cui all’Allegato IIB non soggiace alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ad eccezione delle disposizioni espressamente richiamate e di quelle che costituiscono attuazione dei principi generali elencati dall’art. 27.

Il problema interpretativo più arduo da sciogliere diventa, quindi, quello di accertare se una disposizione o un istituto contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici costituisca o meno attuazione dei principi generali richiamati dall’art. 27 cit., anche alla luce dei vincoli che l’Amministrazione si pone con il bando e il disciplinare di gara, lex specialis della procedura.

Ciò premesso, si rileva, con riguardo ai quesiti posti, quanto segue:Manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda, in caso di cessione d’azienda, un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente, riferito sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l’art. 51 del d.lgs. 163/06 si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara. Ne discende che, in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità, non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente” (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26/10/2010 n. 7069)

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza del 20 Aprile 2012 n. 2319, ha respinto il ricorso presentato da un RTI, escluso dalla gara,per la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, Sezione I n. 9649/2010 relativo all’affidamento di un servizio contemplato dall’Allegato IIB.

Conformemente alle previsione di legge di cui all’art. 38 del Dlgs.163/2006, la Lex specialis richiedeva la puntuale dichiarazione sull’insussistenza delle cause di esclusione anche in riferimento agli amministratori cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando. L’omissione delle dichiarazioni in oggetto, relativi ai pregiudizi penali di alcuni amministratori, aveva comportato l’esclusione della ricorrente.

Confermando le conclusioni del Tar, il Consiglio ha osservato che trattandosi di un obbligo derivante da una norma inderogabile dell’ordinamento, avente lo scopo di consentire all’Ente Appaltante una verifica ex ante del possesso dei requisiti morali delle partecipanti, dall’omissione o dalla lacunosità delle dichiarazioni ne consegue la legittima esclusione dalla gara, senza peraltro che sia possibile una successiva integrazione delle stesse. E’ stato altresì evidenziato che tale obbligo incombe tanto sul soggetto rivestente la carica di vicepresidente, che ha il potere di sostituire il rappresentante legale e di espletare qualsiasi atto a prescindere da una specifica autorizzazione, quanto per il Presidente del consiglio di amministrazione cessato dalla carica per decesso, richiamando in merito un parere dell’AVCP che prevede che in tali casi la dichiarazione vada resa del legale rappresentante pro tempore.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 10 del 4 maggio 2012 si è espresso in ordine agli elementi rilevatori della continuità delle attività aziendali nell’ipotesi di formale separazione conseguente al contratto di cessione d’azienda.

Come rilevato dalla sessione Plenaria del Collegio, la necessità di impedire la partecipazione alle gare d’appalto di quei soggetti di cui sia accertata la mancanza dei requisiti di moralità professionale, va fatta salva anche nelle ipotesi di trasformazioni o cessioni aziendali, laddove sia ravvisabile una sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale.

L’Adunanza ha osservato che non diversamente dalle ipotesi di successione a titolo universale (come accade nella fusione o nella incorporazione societaria), anche in quelle a titolo particolare, quali la cessione dell’azienda o di un ramo della stessa, si rende necessario garantire l’effettiva discontinuità tra le due nel caso in cui sussistano situazioni in capo ai soggetti muniti del potere di rappresentanza dell’impresa cedente.

In particolare, la Sessione Plenaria del Consiglio di Stato, ha ravvisato la sussistenza di elementi rilevatori di detta continuità al ricorrere di talune condizioni: in primo luogo il passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi in cui si sostanzia l’azienda stessa ovvero il suo ramo; le caratteristiche (età, professionalità, esperienza) dei soggetti “formalmente” investiti delle cariche sociali; la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i soggetti delle due imprese; la mancata individuazione del motivo di ordine commerciale della cessione.

L’Adunanza ha ritenuto che una vicenda successoria contraddistinta da detti connotati, sia tale da poter manifestare l’illecito intento di sottrarre l’azienda ai tipici effetti inibitori alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche.

Anche se la sentenza dell’Adunanza plenaria è stata resa nell’ambito di una controversia regolata ratione temporis dall’art. 38 nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, vengono comunque enunciati dei principi a carattere generale, soprattutto in tema di rilevanza di modifiche societarie e trasmissione delle cause ostative che troveranno applicazione, con ogni probabilità, anche in relazione ad altre fattispecie nelle quali vengano in rilievo le ipotesi contemplate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

In tale arresto si prospetta un’interpretazione delle norme di riferimento ponendo particolare attenzione al bene tutelato, consistente nella garanzia per l’Amministrazione di selezionare un contraente privato di cui vi sia una ragionevole certezza a priori in merito alla sua affidabilità professionale. L’indagine sul possesso dei requisiti di carattere generale, quindi, si può estendere sino a considerare la posizione dei soggetti operanti nelle imprese cedenti e, ciò, soprattutto nel caso in cui vi sia il sospetto che i contratti di cessione o conferimento dell’azienda (o di un suo ramo) possano celare intenti elusivi dei divieti posti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Fermo restando il principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, il Consiglio di Stato ritiene che assuma importanza dirimente il distinto profilo dell’accertamento della natura del soggetto imprenditoriale partecipante in rapporto a quello cedente. Si tratta, in altri termini di verificare se sussista o meno “sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale … sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al concorrente”.

Nell’Adunanza plenaria n. 10 del 2012, quindi, si afferma il principio per cui l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 non osta che le stazioni appaltanti possano ritenere rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara anche le ipotesi di cessione o conferimento di ramo d’azienda, qualora “affiori l’intento di eludere la norma in relazione a vicende in atto o prevedibili”.

Tale conclusione si fonda sul rilievo per cui “diversamente opinando si finirebbe infatti col disattendere lo scopo stesso della preclusione di legge, da individuarsi sicuramente in quello di impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente incidenti sull’affidabilità morale e professionale”.

Proprio in considerazione della necessità di garantire l’effettività di tutela del bene giuridico protetto dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, il Consiglio di Stato giunge ad equiparare le operazioni di cessione o conferimento del ramo d’azienda alle altre ipotesi di modificazione soggettiva dell’impresa (fusione o di incorporazione di società): anche se in questi ultimi casi si realizza una successione a titolo universale, mentre nei primi di ci si trova di fronte al più ad una successione a titolo particolare, l’Adunanza plenaria precisa come tali operazioni assumano però “una forma del tutto peculiare, consistente nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia” e, sotto tale profilo, “ben suscettibile di comportare pur essa la continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale”.

Il Consiglio di Stato, peraltro, ha altresì cura di porre in evidenza come il solo fatto della cessione dell’azienda non valga a costituire dimostrazione di “aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata”, come previsto dall’art. 38 ai fini del venir meno della causa di esclusione, occorrendo piuttosto una serie di misure ulteriori come l’acquisizione di attestazioni “circa intervenute condanne o indagini penali già in corso sui rispettivi vertici amministrativi e tecnici per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale, nonché prevedendo penali o garanzie o risoluzione della cessione al verificarsi di tali fatti, suscettibili di risolversi negativamente per tali soggetti entro il successivo triennio”.

Ad opportuno temperamento dell’applicabilità del divieto di partecipazione, e nel rispetto della ratio del richiamato art. 38, nell’Adunanza plenaria n. 10 del 2012 si precisa che “al cessionario va riconosciuta la possibilità di comprovare che la cessione si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente”.

Con specifico riguardo ai requisiti generali in materia di servizi di cui allegato IIB, Cons. Stato, Sez. V, 15/06/2010, n. 31, ha precisato che “…tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell’ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.

Il che risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.

Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all’art. 38 citato.

Se in caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura.

La questione di diritto è, tuttavia, nel presente giudizio, un’altra.

Infatti la disciplina dei consorzi, e dunque l’onere di indicare in gara i consorziati per cui concorrono, e per l’effetto di dichiarare i requisiti generali anche per i consorziati individuati come esecutori delle prestazioni, è dettata dal codice dei contratti pubblici con specifico riferimento agli appalti sottoposti al suo ambito applicativo.

Nel caso di specie si discorre, invece, di un appalto di servizi di cui all’allegato II-B, soggetto ad un limitato numero di regole del codice, tra cui non rientrano quelle sui requisiti di partecipazione.

La succitata disciplina non è pertanto direttamente applicabile.

Tuttavia, l’art. 27, d.lgs. n. 163/2006, dispone che nei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del codice, devono comunque osservarsi i principi di tutela della concorrenza, tra cui vengono qui in rilievo quello di imparzialità, efficacia, par condicio.

La regola su enunciata secondo cui tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali indicati nell’art. 38, può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità e efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, quali i servizi dell’allegato II-B.

Nei contratti c.d. esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 citato e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato.”

Con riguardo al punto n. 4), può osservarsi che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale i bandi di gara per l’affidamento dei servizi pubblici possono prevedere requisiti di capacità più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore, rientrando nel potere discrezionale dell’Amministrazione la fissazione di requisiti di capacità tecnica diversi ed ulteriori dalla semplice iscrizione in albi o elenchi (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2011 n. 3809; Id., sez. V, 19 novembre 2009 n. 7247). L’esercizio di tale potere discrezionale costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e si sostanzia nell’apprestamento, da parte dell’Amministrazione, delle misure più adeguate, congrue ed efficaci per l’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, in relazione al servizio da affidare, laddove le previsioni generali contenute nelle disposizioni normative di settore (come l’iscrizione in appositi albi o elenchi) siano volte a stabilire una semplice presunzione di possesso dei requisiti minimi per la partecipazione ad una gara e possano pertanto ben essere derogate, ovvero incrementate sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, dalla stazione appaltante in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio ed ai risultati di gestione prefissati.

Le scelte così operate dall’Amministrazione sono ampiamente discrezionali e si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente irragionevoli, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità dell’ appalto ed all’esigenza di non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegio

Pertanto, a fronte di un bando che preveda requisiti che, secondo i principi richiamati, possano sembrare abnormi rispetto al servizio da affidare, un’utile risorsa – ulteriore o alternativa rispetto all’impugnazione del bando innanzi al TAR – è quella di formulare un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006 all’AVCP.

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In riferimento ad una bando tramite procedura aperta di cui all’Allegato II B del Dlgs 163/06 – Categoria 25 servizi sociali: 1. Può dare punteggio l’assunzione di personale residente nel comune oggetto dell’appalto? 2. È legale stabilire che l’offerta economica a pena l’esclusione dalla gara non  può essere superiore ad un determinato limite? ( es. massimo 2% di ribasso) 3. In un appalto di servizi sociali è possibile che tra le dichiarazioni  ci sia anche queste? …… che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l’esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente prospetto: – di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare; – di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione.

In riferimento ad una bando tramite procedura aperta di cui all’Allegato II B del Dlgs 163/06 – Categoria 25 servizi sociali:
1. Può dare punteggio l’assunzione di personale residente nel comune oggetto dell’appalto?
2. È legale stabilire che l’offerta economica a pena l’esclusione dalla gara non  può essere superiore ad un determinato limite? ( es. massimo 2% di ribasso)
3. In un appalto di servizi sociali è possibile che tra le dichiarazioni  ci sia anche queste? …… che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l’esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente prospetto:
– di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare;
– di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione.

Con riguardo al quesito posto, si possono formulare le seguenti osservazioni.
Innanzi tutto, occorre distinguere l’illegittimità di un atto amministrativo dalla sua impugnabilità. In altre parole, l’atto può essere illegittimo, ma non essere impugnabile, o, per lo meno, potrebbe non esserlo immediatamente.
Tale premessa si rende necessaria con riguardo al caso in esame.
Ammesso e non concesso , come vedremo fra poco, che le questioni sollevate integrino vizi dell’atto, il bando non sarebbe impugnabile immediatamente.
Infatti l’impugnabilità immediata del bando scaturisce dalla concreta lesione degli interessi del ricorrente e tale può essere l’immediata esclusione che derivi dall’applicazione di una clausola del bando illegittima.
Ciò sembrerebbe non verificarsi nel caso di specie, in quanto le questioni sollevate potrebbero, eventualmente, assumere rilievo in sede di gara, nell’ipotesi di mancata aggiudicazione.
Ed invero, se la Vostra Cooperativa, partecipando, si aggiudicasse il contratto, non si porrebbe, per la medesima Cooperativa, un problema di illegittimità del bando.
Fatta questa premessa, occorre precisare che, nel caso di specie, il bando non pare, ad un primo esame, illegittimo sotto i profili ipotizzati.
Ed invero, il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, per i quali l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Si applica, inoltre, l’art. 27 D.Lgs. 163/2006, il quale, al primo comma, stabilisce che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.
Come si può notare, l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto i servizi di cui all’Allegato IIB, tra i quali rientra quello in oggetto, non soggiace alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ad eccezione delle disposizioni espressamente richiamate e di quelle che costituiscono attuazione dei principi generali elencati dall’art. 27.
Da quanto esposto nelle righe che precedono, si può, dunqure rilevare:
1) l’assunzione di personale residente nel comune oggetto dell’appalto rileva ai fini dell’attribuzione di una parte del punteggio della cd. offerta tecnica. L’inserimento di tale clausola può integrare un vizio che inficia la gara se tale quota di punteggio si rivela decisiva ai fini dell’aggiudicazione e se tale clausola integra una violazione dei principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. Per ravvisare una simile violazione occorrerebbe verificare un esame più approfondito della documentazione di gara, dei soggetti partecipanti e della situazione locale;
2) non si ravvisa, nel bando, la limitazione del ribasso. L’unica limitazione, legittima, è quella che prevede la non ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. Il che significa che, fissati gli importi a base d’asta, non potranno essere formulate offerte che rechino importi superiori, ma solo ribassi;
Quanto al subappalto il bando e il capitolato specificano che non è consentito il subappalto. Si potrebbe segnalare alla stazione appaltante la fuorviante indicazione contenuta nel fac-simile dell’istanza di partecipazione. In ogni caso, assume rilievo prevalente, ai nostri fini, quanto disposto dal bando.
Quanto alle ulteriori due dichiarazioni contemplate dal modello di istanza di partecipazioni, non si ravvisano, all’apparenza, particolari problematiche.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i più cordiali saluti.
La limitazione al 2% del ribasso consentito per l’offerta economica parrebbe contrastare con quanto già affermato dall’Autorità di Vigilanza nel parere n. 88 del 10/09/2009, in cui si afferma che
“La giurisprudenza ha chiaramente affermato che, nell’ambito di una gara d’appalto svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può ritenersi logico l’utilizzo, per la valutazione economica delle offerte, di una formula matematica tendente ad attribuire un punteggio inversamente proporzionale al ribasso effettuato dai concorrenti, poiché costituisce lo strumento maggiormente idoneo a contemperare da un lato, la par condicio tra gli stessi e, dall’altro, l’interesse della stazione appaltante alla scelta dell’offerta migliore (TAR Lombardia Milano, sez. I, 17 ottobre 2007, n. 6102). E’ stato altresì affermato che, in sede di valutazione dell’offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purchè, nell’assegnazione degli stessi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per la voce in considerazione, anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta (TAR Lazio, sezione terza quater, 13 novembre 2008, n. 10141). Tale pronuncia si è occupata di una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente parere ed ha affermato che, a seguito dell’utilizzazione del contestato criterio valutativo, si è determinato un illogico appiattimento del punteggio spettante per l’offerta economica, con la conseguenza che il suo valore nell’economia generale dell’attribuzione dei punteggi si è ridotto in maniera tale da privare ampiamente di contenuto significativo la stessa offerta economica e da assegnare preponderanza decisiva a quella tecnica, al di là di quello che era il rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa amministrazione.
Tale sentenza è stata confermata dalla recente decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404, che, nel dare atto della novità delle questioni trattate, ha ribadito che la formula matematica impiegata, ancorata alla media delle altre offerte, si presta a facili distorsioni e turbative, essendo sufficiente presentare una offerta di disturbo con prezzi molto elevati e che si scostano dalla media degli altri (agevolmente prevedibile ex ante sulla scorta della conoscenza dei prezzi di mercato) per far salire verso l’alto il prezzo medio ed appiattire dunque la valutazione delle offerte economiche.
Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che, mentre la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta consente margini di apprezzamento rimessi alla stazione appaltante, la valutazione del prezzo, sia nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel criterio del prezzo più basso, è ancorata a semplice proporzionalità o progressività, sicchè al prezzo complessivamente più basso deve corrispondere necessariamente un punteggio complessivamente più alto, il che anche nel caso all’esame del Consiglio di Stato non si è verificato, avendo conseguito offerte economiche diverse, punteggi sostanzialmente uguali. “Tale elementare e chiaro meccanismo imposto dal diritto comunitario”, prosegue la citata decisione, “non può essere inquinato con formule matematiche ancorate a medie variamente calcolate che introducono nella valutazione della singola offerta economica elementi ad essa estranei, tratti dalle altre offerte economiche” con la conseguenza che la pur ampia discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei criteri di valutazione delle offerte incontra un limite invalicabile “nel divieto di rendere complicato un meccanismo legale assolutamente semplice e univoco, attraverso formule matematiche non solo inutili ma addirittura dannose sia per la tutela della par condicio dei concorrenti, sia per l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa” posto che alla maggiore complessità delle operazioni di gara (per applicare una formula matematica non richiesta dalla legge) consegue il risultato di penalizzare ingiustificatamente le offerte più basse”
Ed invero, in una procedura di aggiudicazione di un contratto secondo il cirterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una clausola del bando in cui il massimo ribasso, contemplato per l’offerta economcia, venisse limitato al 2%, rischierebbe di affidare l’aggiudicazione esclusivamente alla parte qualitativa.
Il peso effettivo del parametro economico, a quel punto, non corrisponderebbe più al suo valore nominale, consentendo ai candidati di allinearsi al massimo ribasso ammesso (o, comunque, in prossimità di tale soglia) e di concentrare la competizione sui parametri qualitativi.
Ed invero, non si comprende la ragione della limitazione del ribasso, atteso che l’Amministrazione ha, pur sempre, a disposizione lo strumento di verifica dell’anomalia delle offerte in presenza di ribassi che appaiano non congrui.
Suggerirei, a questo punto, di formulare un’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d. lgs. n. 163/2006.

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