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Quali sono le possibilità per un’impresa di iscriversi negli albi per l’affidamento di appalti pubblici?

Quali sono le possibilità per un’impresa di iscriversi negli albi per l’affidamento di appalti pubblici?

A livello nazionale è possibile registrarsi sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip. A livelle regionale la Regione Sardegna ha istituito il CAT (Centrale di Acquisto Territoriale).

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In caso di affidamento diretto, al di fuori del MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 48000 oltre IVA occorre procedere alla verifica requisiti tramite  Avcpass? Come deve procedere l’operatore economico? Quando si acquisisce il CIG sul Simog è obbligatorio l’ utilizzzo del sistema Avcpass?

In caso di affidamento diretto, al di fuori del MEPA, per un importo contrattuale pari ad € 48000 oltre IVA occorre procedere alla verifica requisiti tramite  Avcpass? Come deve procedere l’operatore economico? Quando si acquisisce il CIG sul Simog è obbligatorio l’ utilizzzo del sistema Avcpass?

La procedura Avcpass per la verifica dei requisiti sarà obbligatoria solo a partire dal primo luglio 2014  e per tutti i contratti di importo pari o superiore ai 40mila €. Una ulteriore proroga è prevista nel caso di gare realizzate su piattaforme di e-procurement. L’operatore dovrà registrarsi al sistema e il Rup, al momento dell’acquisizione del Cig, dovrà elencare i requisiti da sottoporre a verifica.

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Quali sono i rapporti tra MEPA e divieto di frazionamento? Nel MEPA una PA può acquistare mediante ordine diretto due Metaprodotti complementari (es. una piattaforma web e il servizio di caricamento dati) entrambe con valore di circa 40.000 cadauno senza che si configuri l’ipotesi di frazionamento?

Quali sono i rapporti tra MEPA e divieto di frazionamento? Nel MEPA una PA può acquistare mediante ordine diretto due Metaprodotti complementari (es. una piattaforma web e il servizio di caricamento dati) entrambe con valore di circa 40.000 cadauno senza che si configuri l’ipotesi di frazionamento?

L’art. 29 del Codice dei contratti, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti, dispone che nessun affidamento possa essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Nello stesso senso si pone anche l’art. 125, comma 13 del Codice, che vieta l’artificioso frazionamento dell’appalto al fine di sottoporre l’affidamento alle procedure di acquisizione in economia.

La ratio della norme è di evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero frazionare un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, ottenendo lotti di valore inferiore, i quali, astrattamente, potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”.

Tali principi, tuttavia, devono essere coordinati con le novità introdotte dallo Statuto delle imprese (Legge 180/2011) e dal comma 1-bis all’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, che al fine di favorire l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese, hanno imposto alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali, “ove possibile ed economicamente conveniente” e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria.

In particolare, l’art. 2 comma 1-bis del Codice, significativamente collocata tra i principi che presiedono all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, esprime tutto il favore del legislatore per il frazionamento degli appalti, evidenziato da una previsione operante nel settore dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Sulla base del delineato quadro normativo si desume che il frazionamento dell’appalto in lotti sia legittimo, salvo il rispetto delle seguenti condizioni.

In primo luogo i lotti devono avere natura “funzionale”. La norma ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale, già prima della novella, riteneva che il potere di frazionamento in più lotti fosse giustificato solo qualora sussistessero profili di autonomia (oggettivamente rilevabile) e fossero realmente dimostrabili peculiari elementi di vantaggio nell’esecuzione frazionata dell’opera globalmente considerata (Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 11 novembre 2010, n. 2582).

In sostanza, l’articolazione dell’appalto in più parti, dovrebbe garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre sarebbe precluso il frazionamento qualora le frazioni venissero inserite in una prestazione che potesse assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata.

In secondo luogo il frazionamento deve assicurare un vantaggio “economico” e dunque assicurare alla stazione appaltante un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili.

La norma in esame, quindi, da un lato favorisce la suddivisione in lotti e dall’altro intensifica l’onere motivazionale delle stazioni appaltanti, che dovranno espressamente giustificare l’articolazione dell’appalto con riferimento alle condizioni poste dal Codice.

Venendo al caso sottoposto, l’amministrazione potrà acquistare due prodotti complementari (es. una piattaforma web e il servizio di caricamento dati) con due distinti ordini soltanto se dimostri che ciascun prodotto abbia una propria e autonoma funzionalità e che l’acquisto separato sia economicamente più conveniente. A queste condizioni il frazionamento potrà essere considerato legittimo.

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Dopo la fase di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione il RUP deve ricevere gli atti e inoltrarli quale stazione appaltante al Dirigente o lo fa lo stesso Dirigente se era in commissione come Presidente o la commissione stessa li inoltra al presidente e il RUP è pertanto esente da responsabilità dell’operato anche se errato della commissione?

Dopo la fase di aggiudicazione provvisoria da parte della commissione il RUP deve ricevere gli atti e inoltrarli quale stazione appaltante al Dirigente o lo fa lo stesso Dirigente se era in commissione come Presidente o la commissione stessa li inoltra al presidente e il RUP è pertanto esente da responsabilità dell’operato anche se errato della commissione?

L’art. 11 comma 5 del Codice dei contratti prevede che “La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva”.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 citato “L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata”.

Il legislatore, quindi, non ha stabilito chi sia il soggetto competente a trasmettere gli atti al dirigente (o all’organo competente stabilito dagli ordinamenti interni) una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, motivo per cui trova applicazione l’art. 10 comma 2 del Codice dei contratti, secondo il quale “Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

In giurisprudenza si riscontrano interessanti precedenti che tendono a valorizzare la clausola “residuale” di cui all’art. 10, comma 2, del codice. Si segnala, ad esempio, Consiglio Stato  sez. V,  13 ottobre 2010,  n. 7470: la sentenza, dopo aver rilevato che la  gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia una procedura composta da varie fasi, alcune delle quali necessitino di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche, ha ritenuto che nel caso in esame “correttamente le fasi amministrative fossero state espletate in seduta pubblica dal responsabile unico del procedimento atteso che questi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.l.vo n. 163/2006 svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice e che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, mentre solo la fase di valutazione delle offerte tecniche è riservata alla commissione giudicatrice

In conclusione, salvo determinazioni interne che attribuiscano detto compito ad altri, ritengo che sia compito del RUP procedere alla trasmissione degli esiti dell’aggiudicazione provvisoria all’organo competente al fine della sua approvazione. In ogni caso, qualora l’aggiudicazione provvisoria non venisse inoltrata, la stessa si intenderebbe tacitamente approvata decorsi 30 giorni (salvo un diverso termine previsto dagli ordinamenti interni)”.

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Sarebbe possibile avere assistenza da parte dello Sportello Appalti Imprese per la partecipazione a gare internazionali?

Sarebbe possibile avere assistenza da parte dello Sportello Appalti Imprese per la partecipazione a gare internazionali?

Si conferma la disponibilità e volontà dello Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche di prestare le proprie competenze per aiutare gli operatori economici, meglio se riuniti, a internazionalizzare la propria attività sul mercato degli appalti- approvvigionamenti pubblici.

Inizieremo a pubblicizzare in tutti i ns. convegni questa nostra nuova “propensione” e servizio entro breve.

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Il Comune X ha indetto una gara d’appalto per la gestione delle attività inerenti la gestione di un Progetto. L’art. 11 del bando di gara (Criteri di aggiudicazione) stabilisce che il punteggio complessivo per la valutazione delle offerte è pari a 94; l’art. 283 del D.P.R. 207/2010 richiamato dal bando di gara stabilisce che i pesi o i punteggi indicati nel bando di gara devono essere globalmente pari a cento. Ritiene che i criteri stabiliti dal bando siano corretti o possono essere oggetto di impugnazione?

Il Comune X ha indetto una gara d’appalto per la gestione delle attività inerenti la gestione di un Progetto. L’art. 11 del bando di gara (Criteri di aggiudicazione) stabilisce che il punteggio complessivo per la valutazione delle offerte è pari a 94; l’art. 283 del D.P.R. 207/2010 richiamato dal bando di gara stabilisce che i pesi o i punteggi indicati nel bando di gara devono essere globalmente pari a cento. Ritiene che i criteri stabiliti dal bando siano corretti o possono essere oggetto di impugnazione?

L’art. 283 del D.P.R. 207/2010 stabilisce, come correttamente da lei indicato, che i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione debbano essere globalmente pari a cento. Tale prescrizione è vincolante per la stazione appaltante.

L’AVCP, infatti, stabilisce che i pesi o fattori di ponderazione sono i dati numerici che esprimono l’importanza che la stazione appaltante attribuisce a quel criterio di valutazione e, come previsto dagli artt. 120 e 283 del Regolamento, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi “devono essere globalmente pari a cento” (AVCP Determinazione n. 7 del 24 novembre 2011).

Nell’ipotesi in cui il bando di gara dovesse violare tale disposizione il medesimo sarebbe illegittimo. Nello specifico, in un recente Parere, l’Autorità ha ritenuto che la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa fosse illegittima “perché si è svolta sulla base di parametri valutativi corrispondenti ad un punteggio massimo assegnabile di 90 punti anziché 100, in violazione della regola sancita per gli appalti di servizi dall’art. 283, primo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 ed in contrasto con l’autovincolo posto dal bando di gara” (AVCP Parere n.22 del 30/01/2014).

Alla luce di quanto sopra, considerato che il Bando di gara indetto dal Comune X  richiama espressamente l’applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, il quale prescrive l’obbligo di attribuire all’offerta economicamente più vantaggiosa un punteggio complessivo pari a 100, ritengo che il punteggio di 94 sia illegittimo e possa essere oggetto di impugnazione.

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