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È legittima la caducazione del contratto (regolarmente firmato da entrambe le parti) a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante?

È legittima la caducazione del contratto (regolarmente firmato da entrambe le parti) a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante?

La problematica posta tocca un aspetto piuttosto controverso nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Ed in effetti, in materia di caducazione del contratto a seguito di autoannullamento degli atti di gara da parte della stazione appaltante si sono confrontati, e si confrontano tuttora, due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, “anche se nei contratti della Pubblica amministrazione l’aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell’incontro della volontà della stessa Amministrazione e del privato di concludere il contratto, manifestata con l’individuazione dell’offerta ritenuta migliore, non è tuttavia precluso all’Amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l’obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela…” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 11/2011),. Pertanto, in virtù della stretta coseguenzialità tra l’aggiudicazione  della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l’annullamento giurisdizionale, ovvero, come nel caso di specie, l’annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato.
Secondo un altro orientamento va escluso che, a seguito della stipula del contratto, persista in capo alla P.A. il potere di intervenire in sede di autotutela sugli atti di gara. A sostegno di tale tesi si adduce che “la mancata menzione nella legislazione di un potere di autotutela a favore della stazione appaltante deve essere interpretata nel senso che la valutazione degli interessi connessi alla continuazione nell’esecuzione di un contratto, in caso di violazione della normativa di evidenza pubblica, compete unicamente al giudice e non può invece derivare da un’iniziativa autonoma della stazione appaltante. Tali principi implicano quindi che nel nostro ordinamento non può essere consentito a quest’ultima di influire in modo unilaterale sull’efficacia del contratto stipulato, nemmeno laddove siano individuate violazioni della procedura di evidenza pubblica. Essa dovrà invece adire il giudice competente a conoscere dell’esecuzione del contratto il quale, ai fini della decisione, potrà apprezzare l’avvenuto annullamento dei provvedimenti di evidenza pubblica” (TAR Toscana, Sez. I, n. 6579/2010, cfr. altresì Cass. civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2011, n. 391).
Per venire al caso di specie, se si accedesse alla prima interpretazione, la P.A. potrebbe annullare in autotutela, rendendo inefficace il contratto stipulato. In tal caso, per contestare tale scelta della P.A. si potrebbe ricorrere al TAR rilevando che la decisione dell’Amministrazione è illegittima (gli elementi su cui puntare, tra gli altri potrebbero essere i seguenti: onere in capo alla P.A. di motivare, in termini di interesse pubblico, la decisione di annullamento degli atti di gara e la conseguente caducazione del contratto, legittimo affidamento ingenarato dalla risposta offerta a seguito della Vs. richiesta di chiarimenti; etc.).
Se, invece, si accedesse alla seconda interpretazione, il comportamento della P.A., alla quale non è consentito sciogliersi unilateralmente da un vincolo contrattuale, integrerebbe un inadempimento contrattuale, come tale suscettibile di azione giudiziaria di fronte al Giudice Ordinario per ottenere il risarcimento del danno.

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Può essere impugnato un bando di gara qualora la stazione appaltante non abbia richiesto tra i requisiti di partecipazione la capacità economico-finanziaria?

Può essere impugnato un bando di gara qualora la stazione appaltante non abbia richiesto tra i requisiti di partecipazione la capacità economico-finanziaria?

Si possono formulare le seguenti osservazioni.
Innanzi tutto, occorre distinguere l’illegittimità di un atto amministrativo dalla sua impugnabilità. In altre parole, l’atto può essere illegittimo, ma non essere impugnabile, o, per lo meno, potrebbe non esserlo immediatamente.
Tale premessa si rende necessaria con riguardo al caso in esame.
Ammesso e non concesso, come si vedrà  fra poco, che la mancata inclusione dei requisiti economico-finanziari ex art. 41 D.Lgs. 163/2006 nel bando integri un vizio dell’atto, il bando non sarebbe impugnabile immediatamente.
Infatti l’impugnabilità immediata del bando scaturisce dalla concreta lesione degli interessi del ricorrente e tale può essere l’immediata esclusione che derivi dall’applicazione di una clausola del bando illegittima.
Ciò non accade nel caso di specie, in quanto la mancata inclusione dei requisiti anzidetti nel bando non solo non limita la partecipazione, ma determina addirittura un allargamento dei soggetti che possono partecipare alla gara.
Tale vizio, eventualmente, potrebbe essere fatto valere qualora un concorrente che sia dotato dei requisiti intendesse contestare l’aggiudicazione a favore di un concorrente che ne sia privo.
Fatta questa premessa, occorre precisare che, nel caso di specie, il bando non può, in ogni caso, ritenersi illegittimo.
Ed invero, il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli contemplati dall’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006, per i quali l’art. 20, comma 1, prevede che “L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).” Si applica, inoltre, l’art. 27 D.Lgs. 163/2006, il quale, al primo comma, stabilisce che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto”.
Come si può notare, l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto i servizi di cui all’Allegato IIB, tra i quali rientra quello in oggetto (Cons. Stato, Sez. V, 03/07/2003 n. 4003), non soggiace alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti, ad eccezione delle disposizioni espressamente richiamate e di quelle che costituiscono attuazione dei principi generali elencati dall’art. 27.
Da quanto esposto nelle righe che precedono, non si rileva un’ipotesi di illegittimità, in quanto l’applicazione dei requisiti di cui all’art. 41 D.Lgs, 163/2006 in tanto può dirsi obbligatoria in quanto il bando li abbia contemplati.

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Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?

Qual è la funzione pratica degli affidamenti in economia?

La ragione concreta dell’istituto consiste nell’assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.

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In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia?

In quali ipotesi è previsto il ricorso alle acquisizioni  di beni e servizi in economia?

Il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nei seguenti casi:

  • risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  • necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
  • prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  • urgenza, nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
  • l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa inoltre in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

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La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?

La stazione appaltante è tenuta a motivare il ricorso a questo tipo di procedure?

Il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali (Deliberazione Avcp n. 4/2009). Il ricorso al cottimo fiduciario deve essere preceduto dalla determina o decreto a contrattare di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

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